28 Agosto 2024

Regolarizzazione del magazzino: prorogato il termine per il versamento della prima rata

di Mauro Muraca
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, commi 78-85, L. 213/2023, consente, ai soli esercenti attività di impresa – che non adottano i princìpi contabili internazionali (Ias/Ifrs) – di regolarizzare le esistenze iniziali di magazzino alla data dell’1.1.2023, determinandone la corretta valutazione alla situazione di giacenza effettiva, attraverso l’eliminazione in contabilità di esistenze iniziali (di quantità o valori superiori a quelli effettivi) e/o l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.

L’eliminazione in contabilità di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi presuppone il versamento dell’Iva – determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività individuato dal D.M. 24.6.2024 – e di un’imposta sostitutiva (dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap) del 18% da applicarsi sul valore eliminato aumentato del coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività individuato dal citato D.M. 24.6.2024. Diversamente, in caso di iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse è dovuta la sola imposta sostitutiva sul nuovo valore iscritto, senza che, a tal fine, assuma rilevanza specifica il coefficiente di maggiorazione.

Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo. In particolare:

  • la prima rata (pari al 50%), entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023, ossia 1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica), oppure il 31.7.2024 con la maggiorazione dello 0,4%. Nel rispetto delle condizioni previste, è possibile beneficiare della proroga di cui all’articolo 37, D.Lgs. 13/2024, ottemperando all’obbligazione tributaria entro il termine del 31.7.2024 (senza la maggiorazione dello 0,4%), ovvero entro il prossimo 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4%;
  • la seconda rata (pari al 50%), entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024, ossia entro il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cade di sabato).

In questo contesto si inserisce la previsione contenuta all’articolo 7, D.L. 113/2024 (c.d. DL “omnibus”) che ha prorogato al prossimo 30.9.2024 il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute per la rottamazione del magazzino, ma soltanto per  i soggetti per i quali il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023, scade entro il prossimo 29.9.2024; per costoro, infatti, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere perfezionato entro il prossimo 30.9.2024. Viene altresì previsto che, se in applicazione di tale proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30.9.2024.

Una altra novità introdotta dal successivo comma 2, dell’articolo 7, D.L. 113/2024, interessa i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30.9.2023 scade entro la data del prossimo 29.9.2024: è previsto, infatti, che l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino possa essere recepito contabilmente entro il 30.9.2024, ovverosia nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023.

Si ricorda che, il mancato pagamento nei termini delle suddette imposte comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate, nonché di sanzioni e interessi conseguenti all’adeguamento effettuato. È possibile ricorrere al ravvedimento operoso, per sanare l’eventuale carente o omesso versamento delle imposte, sempreché risultino rispettate le disposizioni generali che ne disciplinano l’istituto.

In nessun caso, l’omesso versamento delle imposte comporta il mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione, in quanto l’adeguamento delle rimanenze si perfeziona all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30.9.2023, previa indicazione degli elementi posti a base della regolarizzazione nelle apposite sezioni del quadro RQ del modello Redditi 2024, in relazione al periodo di imposta 2023. In particolare, occorrerà compilare la sezione XXVII del quadro RQ righi da RQ110 a RQ 112 rubricato “imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali di beni”.