Regolarizzazione delle violazioni formali: pubblicate le disposizioni attuative
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con il provvedimento prot. n. 62274/2019 del 15.03.2019 sono state emanate le disposizioni attuative in materia di regolarizzazione delle violazioni formali. Anche questa nuova misura, prevista dal D.L. 119/2018 nell’ambito della c.d. “Pace fiscale” ha trovato pertanto piena attuazione, sebbene non manchino ancora dubbi sul corretto ambito di applicazione della stessa e debbano essere diffusi, con un’apposita risoluzione, i codici tributo per procedere al versamento delle somme.
Giova preliminarmente sottolineare che, grazie alla misura in esame, i contribuenti potranno correggere le violazioni formali:
- per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le sanzioni amministrative,
- commesse fino al 24 ottobre 2018,
- che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo,
- commesse ai fini dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi (nel provvedimento viene precisato che nella regolarizzazione rientrano anche le violazioni formali a cui si applicano, pur mediante semplice rinvio normativo, le sanzioni previste per i tributi appena richiamati)
- che non sono oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, o con riferimento alle quali non è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione (sono pertanto regolarizzabili anche le violazioni già contestate, purché il rapporto non si sia ormai definito alla data del versamento).
Al fine di poter sanare le violazioni formali i contribuenti dovranno:
- versare 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali entro il 31 maggio 2019. Il versamento potrà essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. Come già anticipato, è tuttavia necessario attendere un’apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate, con la quale sarà istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute e saranno fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24. In ogni caso, è esclusa la possibilità di ricorrere alla compensazione;
- rimuovere le irregolarità od omissioni entro il 2 marzo 2020. Tuttavia, anche nel caso in cui il contribuente “per un giustificato motivo”, non abbia rimosso le violazioni formali, la regolarizzazione ha effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni (la rimozione va in ogni caso effettuata entro il 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato). In ogni caso, la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria, avuto riguardo alla tipologia di violazione formale (nel provvedimento sono citate, a titolo di esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile, ai sensi dell’articolo 6, commi 9-bis1 e 9- bis2, D.Lgs. 471/1997).
Tutto quanto appena premesso, dubbi continuano a sussistere sulle violazioni che possono essere qualificate “formali” e che possono quindi essere sanate ricorrendo alla misura agevolativa in esame.
Nelle motivazioni riportate nel succitato provvedimento viene chiarito che la regolarizzazione riguarda esclusivamente le violazioni che, pur non rilevando sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, possono arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che quindi non possono essere considerate violazioni “meramente formali”, le quali non sono punibili ai sensi dell’articolo 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997.
Ad esempio, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni (anche se non sono dovute imposte), in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile.
Per espressa disposizione normativa, inoltre, non è possibile ricorrere alla regolarizzazione per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali all’estero: tale esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, sia con riferimento alle violazioni inerenti l’Ivie e l’Ivafe.