Entro lo scorso 17.03.2025 doveva essere effettuato il versamento del saldo Iva 2024 risultante dal modello Iva 2025. La somma dovuta può essere:
- versata anche in forma rateizzata, con l’ultima rata del piano di rateizzazione da pagare entro il 16.12.2025;
- differita al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi applicando una specifica maggiorazione. Segnatamente, il saldo Iva 2024 può essere differito al 30.06.2025 con la maggiorazione dell’1,60% oppure al 30.07.2025 con applicazione dell’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
Il mancato versamento del saldo Iva 2024:
- è punito con l’applicazione della sanzione prevista in caso di omesso versamento di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, pari al 25% dell’importo non pagato, per effetto delle revisioni recate dal D.Lgs. 87/2024 pubblicato in attuazione della Riforma fiscale, applicabili dalle violazioni commesse dall’1.9.2024. Tuttavia, per i versamenti effettuati:
- entro il 14° giorno dalla scadenza, è prevista una riduzione della sanzione base ridotta della metà (12,50%) in rapporto ai giorni di ritardo, pari allo 0,833% per ogni giorno di ritardo (12,50%/15);
- con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è pari alla metà della sanzione base pari quindi al 12,50% dell’imposta non versata;
- può essere regolarizzato tramite l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, potendo così beneficiare della riduzione delle sanzioni come risultante dalle modifiche introdotte ad opera del D.Lgs. 87/2024.
A tale ultimo riguardo, va ricordato che la possibilità di regolarizzare la violazione dell’omesso versamento mediante l’istituto del ravvedimento operoso viene meno a seguito della notifica della comunicazione di irregolarità (o avviso bonario) da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal caso è possibile al più beneficiare della riduzione a 1/3 legata all’acquiescenza.
Ad ogni modo, il ravvedimento operoso garantisce i seguenti sconti:
- riduzione a 1/10, se la regolarizzazione interviene entro 30 giorni dalla scadenza, con la conseguenza che la sanzione risulta pari allo 0,0833% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno dalla scadenza, mentre dal 15° al 30° giorno dalla scadenza la sanzione è pari all’1,25% (12,50%/10);
- riduzione a 1/9, se la regolarizzazione interviene dal 30° giorno al 90° giorno dalla scadenza, con la conseguenza che la sanzione risulta pari all’1,3889% (12,50%/9);
- riduzione a 1/8, se la regolarizzazione interviene dal 91° giorno dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, con la conseguenza che la sanzione risulta pari al 3,125% (25%/8);
- riduzione a 1/7, se la regolarizzazione interviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, con la conseguenza che la sanzione risulta pari al 3,5714% (25%/7).
Il ravvedimento operoso si perfeziona se unitamente all’imposta e alla sanzione sono versati gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno.
Con il Decreto 10.12.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.2024, il Mef ha stabilito che “la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata al 2 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025”. Pertanto, dall’1.1.2025 il tasso di interesse legale annuo è passato dal 2,50% al 2%.
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