Reinvio correttivo dell’asseverazione superbonus dopo i 90 giorni
di Alessandro BonuzziPer gli interventi di efficienza energetica agevolabili con il superbonus (cd. interventi di Superecobonus), la comunicazione Enea è sostituita dall’asseverazione superbonus di cui alla lettera a) del comma 13 dell’articolo 119 D.L. 34/2020, che deve essere inviata all’Enea entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.M. 06.08.2020 (cd. Decreto asseverazioni).
In caso di omessa trasmissione dell’asseverazione superbonus entro 90 giorni dalla fine lavori, si deve ritenere consentita la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis.
Il riferimento è esclusivamente all’asseverazione superbonus finale e non all’asseverazione superbonus relativa a Sal di interventi non ancora ultimati, siccome per quest’ultima non è previsto alcun termine finale per la trasmissione e, dunque, la remissione in bonis non può né deve essere chiamata in causa.
Sempre in merito al rispetto del termine di presentazione all’Enea, un caso inesplorato dalla prassi recente è quello in cui il primo invio dell’asseverazione superbonus sia stato correttamente eseguito entro 90 giorni dall’ultimazione dell’intervento, ma si è reso necessario un secondo invio dell’asseverazione superbonus correttivo di alcuni dati, avvenuto decorso il termine di 90 giorni. Ci si deve interrogare se il secondo invio cancelli la prima asseverazione presentata in tempo, con la conseguente emersione di una violazione, oppure se la seconda asseverazione semplicemente modifica e/o integra la prima, siccome finalizzata a correggerne uno o più errori.
Ad esempio, potrebbe essersi presentato il seguente caso:
- fine lavori 30 settembre 2022 per spese sostenute tutte nel 2022;
- I° invio dell’asseverazione superbonus 20 ottobre 2022;
- II° invio dell’asseverazione superbonus 15 gennaio 2023.
La prima trasmissione dell’asseverazione è correttamente avvenuta entro 90 giorni dalla chiusura dell’intervento, mentre il secondo invio correttivo è avvenuto solo decorso il termine di 90 giorni. Un approccio ancorato a principi di ragionevolezza dovrebbe far propendere per l’assenza di violazione, assumendo rilevanza ai fini del rispetto del termine di 90 giorni l’asseverazione originaria.
A sostegno di tale linea interpretativa torna utile la circolare 21/E/2010 con cui l’Agenzia delle entrate si è espressa in passato in tal senso con riferimento all’ecobonus. Alla specifica domanda se “È possibile rettificare, anche oltre il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa che deve essere inoltrata all’ENEA, in via telematica, al fine di usufruire della detrazione del 55 per cento sugli interventi di risparmio energetico?”, l’Amministrazione finanziaria ha risposto che “Il decreto interministeriale 19 febbraio 2007 prevede che la scheda informativa debba essere inviata all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tuttavia, coerentemente con quanto già affermato in relazione alla comunicazione di inizio attività richiesta per la detrazione del 36 per cento relativa agli interventi di recupero edilizio (cfr circolare n. 34 del 4 aprile 2008), si ritiene che il contribuente possa correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l’invio. In particolare, la correzione potrà avvenire mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Più precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento. La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell’anno al quale la dichiarazione si riferisce”.
In sostanza, anche secondo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, che sebbene riferito all’ecobonus non vi è motivo per cui non possa ritenersi applicabile anche al superbonus, nell’esempio prospettato non è stata commessa alcuna violazione, con la conseguenza che il contribuente non è tenuto a sanare alcunché anche avvalendosi della remissione in bonis. Infatti, il tecnico ha provveduto:
- a inviare tempestivamente l’asseverazione superbonus originaria;
- a ritrasmettere integralmente l’asseverazione superbonus entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale la spesa può essere portata in detrazione (ossia entro il 30 novembre 2023 trattandosi del modello Reddito 2023), supponendo che il contribuente beneficiario abbia deciso di fruire del 110% in dichiarazione.
Nella nuova e seconda asseverazione, peraltro, è bene fare riferimento alla prima asseverazione e al relativo codice Asid. Ad esempio, il tecnico asseveratore dovrebbe dichiarare che “questa asseverazione è scaturita dall’annullamento del protocollo dell’asseverazione con IDA … del 20 ottobre 2022 e ASID … del 20 ottobre 2022”.
Va da sé che laddove il contribuente avesse invece deciso di cedere il credito, ragionevolmente, il secondo invio correttivo avrebbe dovuto essere effettuato prima dell’invio della comunicazione di cessione/sconto in fattura.