13 Giugno 2018

Remissione in bonis: nuove modalità di pagamento della sanzione

di Luca Caramaschi
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Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione o di inviare una comunicazione – adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali – può, attraverso l’istituto della remissione in bonis rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre (e ciò in virtù dell’allungamento dei termini per la presentazione dei modelli dichiarativi già prevista lo scorso anno), pagando una piccola penalità e utilizzando il modello di pagamento F24.

E’ proprio con riferimento all’utilizzo dello strumento di pagamento della sanzione pari a 250 euro che l’Agenzia delle entrate, con la recente risoluzione 42/E/2018, ha stabilito che, a decorrere dall’11 giugno 2018, i codici tributo “8114” denominato “Sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 – remissione in bonis” e “8115” denominato “Sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.L. 16/2012 – remissione in bonis 5 per mille”) potranno essere utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), con le modalità di compilazione di seguito descritte.

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