Rendiconto amministratori della gestione della fase pre-liquidazione
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariNelle operazioni di liquidazione di società di capitali il documento OIC 5 prevede l’obbligo di predisporre numerosi documenti contabili, alcuni dei quali sono previsti nella fase di pre-liquidazione (a carico degli amministratori) ed altri da produrre nella fase di liquidazione vera e propria. I primi obblighi contabili ricadono, come anticipato, sugli amministratori, i quali devono redigere due documenti: in primo luogo una situazione dei conti, che si concretizza in una situazione contabile analitica relativa sia ai conti patrimoniali che economici, redatta alla data in cui si verifica l’effetto della causa di scioglimento, ed in secondo luogo un rendiconto della gestione fino alla data in cui inizia la liquidazione (giorno antecedente alla data di iscrizione presso il Registro imprese della delibera di nomina dei liquidatori). Tale ultimo documento è un vero e proprio bilancio infrannuale, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. Entrambi i documenti non sono approvati dall’assemblea dei soci e devono essere redatti anche se gli amministratori assumono l’incarico di liquidatori. È opportuno ricordare che è necessario distinguere il momento in cui si realizza una causa di scioglimento e l’inizio della liquidazione, potendo esservi una coincidenza tra questi due momenti solo nell’ipotesi in cui la liquidazione sia deliberata per volontà dell’assemblea.
Il rendiconto della gestione, che come detto consiste in un vero e proprio bilancio infrannuale, deve essere redatto in base ai normali criteri di funzionamento di cui all’articolo 2423 e seguenti del codice civile, tenendo conto che si tratta di un documento che riguarda la fase antecedente alla liquidazione della società. Tuttavia, come osservato nel documento OIC 5, l’applicazione del going concern deve tener conto che la prospettiva della società è quella della liquidazione del patrimonio sociale e non quella di continuare l’attività ordinaria. Il periodo di riferimento riguarda la frazione di esercizio che va dall’inizio dell’esercizio fino al giorno antecedente all’inizio della liquidazione. Per quanto concerne le singole voci, il documento OIC contiene alcune importanti indicazioni, sottolineando in particolare che:




con fatturazione mensile
con fatturazione anticipata

