Rendiconto amministratori della gestione della fase pre-liquidazione
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariNelle operazioni di liquidazione di società di capitali il documento OIC 5 prevede l’obbligo di predisporre numerosi documenti contabili, alcuni dei quali sono previsti nella fase di pre-liquidazione (a carico degli amministratori) ed altri da produrre nella fase di liquidazione vera e propria. I primi obblighi contabili ricadono, come anticipato, sugli amministratori, i quali devono redigere due documenti: in primo luogo una situazione dei conti, che si concretizza in una situazione contabile analitica relativa sia ai conti patrimoniali che economici, redatta alla data in cui si verifica l’effetto della causa di scioglimento, ed in secondo luogo un rendiconto della gestione fino alla data in cui inizia la liquidazione (giorno antecedente alla data di iscrizione presso il Registro imprese della delibera di nomina dei liquidatori). Tale ultimo documento è un vero e proprio bilancio infrannuale, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. Entrambi i documenti non sono approvati dall’assemblea dei soci e devono essere redatti anche se gli amministratori assumono l’incarico di liquidatori. È opportuno ricordare che è necessario distinguere il momento in cui si realizza una causa di scioglimento e l’inizio della liquidazione, potendo esservi una coincidenza tra questi due momenti solo nell’ipotesi in cui la liquidazione sia deliberata per volontà dell’assemblea.
Il rendiconto della gestione, che come detto consiste in un vero e proprio bilancio infrannuale, deve essere redatto in base ai normali criteri di funzionamento di cui all’articolo 2423 e seguenti del codice civile, tenendo conto che si tratta di un documento che riguarda la fase antecedente alla liquidazione della società. Tuttavia, come osservato nel documento OIC 5, l’applicazione del going concern deve tener conto che la prospettiva della società è quella della liquidazione del patrimonio sociale e non quella di continuare l’attività ordinaria. Il periodo di riferimento riguarda la frazione di esercizio che va dall’inizio dell’esercizio fino al giorno antecedente all’inizio della liquidazione. Per quanto concerne le singole voci, il documento OIC contiene alcune importanti indicazioni, sottolineando in particolare che:
- non è possibile procedere a nuove capitalizzazioni degli oneri pluriennali (ad esempio, costi di impianto ed ampliamento);
- gli ammortamenti devono avvenire utilizzando le stesse aliquote utilizzate nei bilanci relativi ai precedenti esercizi (e tenendo conto dei giorni di durata dell’esercizio);
- se la società detiene delle partecipazioni in altre società, è necessario fornire le considerazioni sottostanti ad un’eventuale svalutazione delle stesse, laddove la valutazione sia connessa con lo svolgimento dell’attività della società in scioglimento;
- i crediti devono essere valutati in base al presumibile valore di realizzo, tenendo conto che in questa fase è probabile che i debitori possano chiedere sconti o riduzioni di prezzo;
- le giacenze di magazzino potranno essere oggetto di svalutazioni conseguenti alle possibili difficoltà che si potranno incontrare nella fase di liquidazione per il loro realizzo;
- per eventuali lavori in corso su ordinazione, si deve tener conto degli effetti derivanti dalla risoluzione di contratti, penali e simili;
- per quanto riguarda le passività, si deve tener conto della possibile insorgenza di nuovi o maggiori debiti conseguenti al periodo di liquidazione, appostando opportuni fondi per rischi ed oneri.
Poiché è possibile che una causa di scioglimento si verifichi in prossimità dell’approvazione del bilancio del precedente esercizio da parte dell’assemblea dei soci (nei primi mesi dell’anno), è probabile che i criteri di valutazione del rendiconto possano essere già quelli di liquidazione. Risulta del tutto evidente che una simile circostanza deve essere attentamene valutata da parte degli amministratori ed opportunamente motivata nei documenti che accompagnano il bilancio d’esercizio.
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