Report di sostenibilità: esteso l’ambito di applicazione
di Claudia BolliniFabio LanduzziIl 16 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva n. 2022/2464 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – “CSRD”), mediante la quale la Commissione ha integrato e modificato le disposizioni della Direttiva 2013/34/UE, concernente l’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per imprese di grandi dimensioni.
I nuovi obblighi previsti dalla CSRD si applicheranno progressivamente, sulla base dei seguenti step:
- per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 alle imprese già soggette alla Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, quindi le grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
- per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025 a tutte le altre grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;
- per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026 alle PMI quotate (escluse le microimprese) e agli enti creditizi piccoli e non complessi. In considerazione delle minori dimensioni di tali società nonché delle limitate risorse a loro disposizione, le stesse hanno la possibilità di derogare agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per un periodo transitorio di due anni, indicando, nella relazione sulla gestione, le motivazioni di tale scelta;
- per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2028 alle società non UE che realizzano un fatturato annuo superiore a 150 milioni di euro nell’Unione europea e che hanno un’impresa figlia o una succursale nel territorio UE, che si qualifica come grande impresa o PMI quotata e/o presenta un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente.
Si ricorda che la soglia per definire “grande” un’impresa è quella fissata dalla dall’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva n. 34/2013, ovvero quando una società, alla data di chiusura del bilancio, superi due dei seguenti tre criteri:
- 20 milioni di euro di totale attivo;
- 40 milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti medi annui.
Sulla base dei predetti criteri, quindi, le imprese soggette all’obbligo di Reporting di sostenibilità, nell’Unione Europea, passeranno dalle 11.000 attuali a quasi 50.000, senza considerare l’ulteriore effetto a catena che ne deriverà, in considerazione delle necessità delle “grandi imprese” di raccogliere le informazioni rilevanti lungo tutta la loro filiera.
È comunque ammesso anche per le PMI non quotate di rendicontare, su base volontaria, le attività svolte in tema di sostenibilità.
È altresì previsto che le imprese controllanti di un gruppo di grandi dimensioni includano nella relazione sulla gestione consolidata le informazioni utili per la comprensione dell’impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità.
In merito alla tipologia di informazioni da fornire, la Direttiva è intervenuta con modifiche sostanziali, sostituendo in primo luogo il termine “informazioni di carattere non finanziaria” con l’espressione “informazioni sulla sostenibilità”, al fine accentuare il rilevante legame tra le politiche adottate in ambito ambientale, sociale e di governance e l’andamento economico-finanziario della società.
Più in generale, la CSRD introduce un nuovo concetto di “doppia rilevanza” (o “doppia materialità”), sulla base del quale le imprese dovranno fornire informazioni sia in merito all’impatto delle attività dell’impresa sulle persone e sull’ambiente (approccio inside-out), sia riguardo al modo in cui le questioni di sostenibilità incidono sull’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione (approccio outside-in).
Nel dettaglio, il nuovo rendiconto di sostenibilità, che ricordiamo sarà parte integrante della relazione sulla gestione, dovrà contenere le seguenti informazioni:
- descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:
- la gestione dei rischi e delle opportunità connessi alle questioni di sostenibilità;
- i piani dell’impresa, inclusi le azioni attuative e i relativi piani finanziari e di investimento volti a garantire la compatibilità del modello e della strategia con la transizione verso un’economia sostenibile;
- le modalità con cui il modello e la strategia tengono conto degli interessi degli stakeholders rilevanti;
- le modalità di attuazione della strategia, nell’ambito della sostenibilità;
- descrizione degli obiettivi ESG individuati dall’impresa e dei progressi nel loro raggiungimento;
- descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione alle questioni ESG e informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità;
- descrizione delle politiche di sostenibilità dell’impresa;
- descrizione delle procedure di due diligence di sostenibilità;
- descrizione dei principali impatti negativi, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore e delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, nonché per prevenire e mitigarne gli effetti;
- descrizione dei principali rischi connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione adottate;
- indicatori e KPI per tutte le precedenti informazioni.
Per le PMI saranno introdotti degli standard di rendicontazione specifici per le loro esigenze e caratteristiche.
La CSRD, nell’evidenziare la necessità di adottare un quadro coordinato di riferimento per la rendicontazione, ha attribuito all’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) il mandato per la definizione dei nuovi principi di rendicontazione.
Gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) dovranno indicare le linee guida per la predisposizione del Report di sostenibilità.
Ad oggi, l’EFRAG ha già trasmesso la prima serie di bozze di Standards alla Commissione Europea, la quale, al termine del processo di consultazione, procederà con la loro adozione in versione definitiva, come atti delegati, entro il 30 giugno 2023.
Da ultimo, tra le novità, si segnala che, al fine di poter assicurare la credibilità delle informazioni fornite, la CSRD ha previsto l’introduzione dell’obbligo di attestazione della rendicontazione di sostenibilità da parte del revisore legale o della società di revisione contabile, che dovrà fornire il proprio parere circa la conformità del Report di sostenibilità alle prescrizioni della Direttiva.