Requisiti dei soci di investimento in una STP
di Barbara Marrocco di MpO & PartnersNel precedente contributo “Risposte A Quesiti In Materia Di STP: I Pronto Ordini Del CNDCEC” sono state approfondite varie tematiche inerenti le Società tra Professionisti (di seguito STP), attraverso la disamina di alcuni Pronto Ordini del CNDCEC.
Teniamo sempre ben presente che le questioni specifiche sono rimesse all’autonoma valutazione dell’Ordine di riferimento, pertanto in casi di particolare complessità, considerato il contesto normativo attuale, è preferibile predisporre una bozza di statuto e sottoporlo al relativo Ordine.
Proseguendo nella disamina degli aspetti rilevanti, il presente contributo ha come obiettivo quello di approfondire la partecipazione in una STP da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche (in qualità di soci di investimento).
Ricordiamo che la normativa sulle STP esclude la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, in quanto, in tal modo, sarebbe indirettamente elusa la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente in una STP (art. 10, c. 6, L. 183/2011; PO CNDCEC 31/2020).
Inoltre, un aspetto rilevante da analizzare, qualora i soci della STP siano soggetti diversi da una persona fisica, è quello relativo alla partecipazione per mezzo di società fiduciarie, trust o per interposta persona.
Tale aspetto è espressamente vietato dalla disciplina delle Società tra Avvocati (art. 4 bis L. 247/2012) ma non è in alcun modo disciplinato dalla Legge 183/2011 sulle STP, la quale tuttavia disciplina la verifica dei requisiti di onorabilità richiesti in capo al socio per finalità di investimento.
Il fine ultimo è quello di garantire un adeguato accertamento della compagine societaria, pertanto, nelle ipotesi di partecipazione alla STP di una Srl la verifica dei requisiti di onorabilità deve essere effettuata rispetto ai legali rappresentanti e agli amministratori della società che intenda partecipare alla STP.