5 Marzo 2018

I requisiti della fattura elettronica

di EVOLUTION
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Nell’ambito della dinamica della fatturazione Iva, su impulso comunitario, anche in Italia gradualmente si è introdotta la modalità “elettronica”, con un’evoluzione che a partire dall’anno 2004 è stata anche accompagnata dall’introduzione della c.d. procedura di “conservazione a norma” con piena rilevanza fiscale.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua i requisiti della fattura elettronica.

L’articolo 21, comma 3, quarto periodo, del D.P.R. 633/1972, dispone che “… Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine (A), l’integrità del contenuto (I) e la leggibilità della fattura (L) dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione”.

La normativa pone, dunque, espressamente in capo al soggetto passivo l’obbligo di assicurare gli specifici requisiti di A. I. L. dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

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