29 Luglio 2017

Requisiti dell’accertamento analitico induttivo

di EVOLUTION
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Nell’ambito degli accertamenti indirizzati ai soggetti i cui redditi sono determinati in base alle scritture contabili, l’articolo 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. 600/1973 individua un metodo di accertamento cd. analitico-induttivo.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza i requisiti che devono sussistere affinché l’Agenzia possa ricorrere a tale tipologia di accertamento presuntivo.

L’accertamento analitico induttivo consente all’ufficio di muovere dai dati analitici indicati nella contabilità del contribuente per giungere, attraverso l’utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, alla determinazione di attività non dichiarate o al disconoscimento di passività dichiarate.

In quanto metodologia accertativa che consente all’ufficio di avvalersi di presunzioni, disattendendo in parte le risultanze delle scritture contabili, il ricorso a tale strumento è ammesso quando l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione risulti dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 del D.P.R. 600/1973 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32 del D.P.R. 600/1973.

La doppia natura dell’accertamento in esame è giustificata dalla necessità per l’Amministrazione finanziaria di colmare, appunto attraverso un ragionamento di tipo induttivo, le lacune o le inesattezze individuate nell’ambito di un impianto contabile giudicato, nel complesso, attendibile. In questo senso si è espressa anche la risalente C.M. 29/1978, dove è stato precisato come l’esercizio dell’azione di rettifica non sia subordinato alla mera discrezionalità dell’ufficio, ma debba essere preceduto da un processo critico, idoneo ad evidenziare l’eventuale difformità dei dati esposti nella dichiarazione con quelli effettivi e con gli elementi legittimamente acquisiti dall’ufficio.

È di fondamentale importanza distinguere l’accertamento analitico-induttivo dalla diversa tipologia prevista dal secondo comma dell’articolo 39, ovvero quella dell’accertamento induttivo puro.

Il discrimine tra le due diverse metodologie accertative deve essere ricercato nella parziale o totale inattendibilità delle scritture contabili. Nel primo caso, se l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale compromettere l’attendibilità dell’intero impianto contabile, l’ufficio può soltanto completare le lacune riscontrate; nel secondo caso invece, considerato che le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l’attendibilità di tutti i dati contabili, l’ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti, procedendo a determinare l’imponibile in base a presunzioni anche non gravi, precise e concordanti (Cassazione, 7 ottobre 2016 n. 20132).

È opportuno evidenziare, inoltre, come il ricorso all’accertamento analitico-induttivo sia stato ritenuto ammissibile anche in presenza di scritture contabili che, pur formalmente corrette, siano risultate confliggenti con le normali regole di ragionevolezza (Cassazione, 13 maggio 2015 n. 9716): è il caso, ad esempio, del contribuente che sostenga, per più anni, un ammontare di costi più elevato rispetto ai ricavi, chiudendo ripetutamente in perdita la propria attività.

Recentemente, è stato ritenuto esperibile l’accertamento analitico-induttivo anche a fronte di movimentazioni anomale del conto cassa: secondo la Suprema Corte, infatti, la presenza di un conto cassa con ingente saldo positivo in combinazione con una elevata esposizione bancaria costituirebbe una incongruenza sufficiente a giustificare il ricorso allo strumento di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), D.P.R. 600/1973 (Cassazione, 20 gennaio 2017 n.1530).

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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