Requisiti di accesso al regime forfettario
di Euroconference Centro Studi TributariDomanda
Contribuente con partita Iva aperta inizialmente per lo svolgimento di attività di vendita a domicilio applicando il regime speciale, (ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 6, D.P.R. 600/1973 e ai sensi del D.Lgs. 114/1998 e L. 173/2005), il quale prevede la deduzione forfettaria del 22% come spese inerenti alla produzione del reddito e l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 23%. Il contribuente ottiene una CU e il reddito è già interamente tassato e non deve essere indicato in dichiarazione dei redditi.
Il fatturato 2022 per l’attività di vendita a domicilio (imponibile Iva) supera i 100.000 euro.
Il contribuente vuole iniziare l’attività di agente di commercio (a partire da gennaio 2023) applicando il regime forfetario (ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014) e concludere l’attività di vendita a domicilio con l’esercizio 2022.
Nel caso in questione, il requisito d’accesso al regime forfetario (L. 190/2014), secondo il quale “i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo nell’anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati all’anno, non superiori a euro 65.000“
risulta rispettato oppure è una causa ostativa di accesso al regime forfettario ai sensi della L. 190/2014?