Requisiti per la costituzione dei c.d. distretti biologici
di Alberto RocchiLuigi ScappiniSulla Gazzetta Ufficiale n. 47 dello scorso 24.02.2023 è stato pubblicato il decreto Masaf 28.12.2022 con cui sono stati determinati i requisiti e le condizioni ai fini della costituzione dei c.d. distretti biologici.
La norma deve essere accolta con favore in quanto, soprattutto in un sistema polverizzato quale quello primario, la creazione di veicoli che incentivino il c.d. “fare sistema” rappresenta un indubbio stimolo.
Si definiscono “distretti biologici” e “biodistretti”, ai sensi dell’articolo 13 L. 23/2022 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 D.Lgs. 228/2001 in tema di distretti del cibo (i distretti biologici ne sono “un di cui”), anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:
- la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all’interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;
- la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.
Ai fini della creazione di un distretto biologico si rende necessaria la costituzione preliminare di un comitato promotore che sia rappresentativo del tessuto socio-economico territoriale regionale e interregionale.
Promotori del comitato possono essere sia aziende, agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura a condizione, ovviamente, che adottino il metodo biologico, sia organizzazioni di produttori, soggetti pubblici e privati nonché enti pubblici come meglio definiti all’articolo 4 del decreto.
Tali soggetti devono formalizzare la partecipazione al comitato promotore tramite la sottoscrizione di un protocollo per l’individuazione anche territoriale e la costituzione del distretto biologico.
L’articolo 4 del decreto, oltre a individuare i soggetti che possono aderire al distretto, introduce una norma vincolante per quanto attiene la natura dei partecipanti. Infatti è previsto che almeno il 51% del consiglio direttivo del comitato promotore sia composto da:
- imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche di cui all’articolo 7 L. 154/2016, che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
- associazioni di produttori biologici;
- soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l’etichettatura, la pubblicità, l’attività di importazione, esportazione e appalto
rappresentativi di una SAU biologica, ovvero altro tipo di misurazione per altre produzioni, definita dalla Regione che opera il riconoscimento.
Il consiglio direttivo ha la rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, oltre a curare la presentazione delle domande per i contributi nell’ambito della PAC e la partecipazione ai programmi di ricerca europei, nazionali e regionali.
Il comitato promotore procede alla presentazione della richiesta di riconoscimento alla Regione competente in cui insiste la totalità del territorio del distretto; nel caso di distretti compresi nel territorio di più Regioni, la richiesta deve essere presentata, come previsto dall’articolo 13, comma 6, L. 23/2022, a ciascuna Regione. Nel caso di distretti interregionali à prevista la possibilità che le Regioni coinvolte individuino modalità collaborative condivise al fine di evitare esiti istruttori confliggenti.
Nel caso di esito negativo dell’istruttoria il comitato ha 10 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni corredate da idonea documentazione.
Al contrario, in caso di esito positivo, ricevuta la relativa comunicazione, il distretto ha 60 giorni di tempo per assume la forma giuridica indicata nel piano di distretto e trasmettere alla Regione competente i relativi atti relativi istitutivi.
Ricevuti gli atti, la Regione ha 30 giorni di tempo per adottare il relativo provvedimento di riconoscimento e per al notificarlo Ministero.
Da ultimo, si segnala che il Masaf procederà all’istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei distretti biologici, riconosciuti e indicati dalle Regioni e dalle Province autonome di appartenenza, registro che viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.