Requisiti per la non imponibilità delle triangolazioni “indirette”
di Euroconference Centro Studi TributariDomanda
Per le operazioni di triangolazione “indirette” di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), D.P.R. 633/1972, volevamo avere conferma che, a seguito dei chiarimenti forniti con la risposta a interpello n. 136/E/2023, anche se il trasporto viene effettuato su incarico del primo cessionario o direttamente del cessionario stesso, la cessione deve essere assoggettata a Iva.
In particolare:
- caso 1: Ita (cedente) vende a extra UE1 (primo cessionario) che a sua volta vende a extra UE 2 (destinatario della merce). Resa della merce FCI. In questo caso anche se il trasporto viene commissionato dal primo cessionario o eseguito da lui direttamente la vendita deve essere assoggettata a Iva?
- caso 2: Ita (cedente) vende a extra UE1 (primo cessionario) che a sua volta vende a extra UE 2 (destinatario della merce). Resa della merce FOB. In questo caso è corretto procedere alla fatturazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972?
Prima del chiarimento fornito con la risposta a interpello n. 136/E/2023, nella fattispecie di triangolazioni indirette, quello che rilevava ai fini Iva della non imponibilità era la consegna dei beni spediti o trasportati fuori dal territorio dell’Unione Europea a cura o per conto del cessionario. In questo caso si acquisivano, come documenti di prova, l’avvenuta esportazione (MRN, o fattura vistata dalla Dogana), e la comunicazione da parte del primo cessionario che il trasporto veniva da lui eseguito (direttamente o tramite un suo incaricato). Il primo cessionario comunicava a mezzo mail al cedente che il giorno x, avrebbe provveduto a ritirare la merce.