I requisiti richiesti per essere una associazione sportiva
di Guido MartinelliUna recente decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano sez. IV, sentenza n. 2497 del 30.05.2018) offre lo spunto per tornare sulle caratteristiche che debbono avere le associazioni sportive dilettantistiche per poter “correttamente” essere considerate tali ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali conseguenti.
Il punto di partenza è dato dalla regolare iscrizione al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Attenzione alle novità di quest’anno. Infatti, a seguito della approvazione del regolamento di funzionamento del Registro (delibera CN Coni n. 1574 del 18.07.2017), viene previsto dall’articolo 6, comma 3, lett. b) che sia disposta la cancellazione dal registro di quegli enti che perdano i requisiti indicati al precedente articolo 3 per l’iscrizione.
Tale ultima norma prevede tra i requisiti per l’iscrizione lo svolgimento di “comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza”. Ne deriva che non sarà sufficiente provvedere alla affiliazione e al tesseramento dei soggetti partecipanti all’attività sportiva ma occorrerà inserire detta pratica all’interno dei programmi della Federazione o dell’ente di promozione sportiva di riferimento.
Non si potrà, quindi, limitarsi ad una offerta di corsi sportivi autoreferenziali ma sarà necessario finalizzarli ad una pratica agonistica o, comunque, richiedere alla propria Federazione (alcune, tipo il nuoto o il tennis, lo fanno) un espresso riconoscimento per l’attività didattica svolta, in modo che possa essere “iscritta” tra le attività federali e comunicata al Registro Coni.
Strettamente connesso a questo aspetto vi è quello della esistenza di una vita associativa che prescinda dalla mera erogazione del servizio.
Gli associati debbono essere legati dalla c.d. “affectio societatis”, un minimo comune denominatore di condivisione delle finalità associative senza la quale viene meno la natura dell’associazione. Questo aspetto viene correttamente sintetizzato dalla decisione ricordata in apertura: “Le modalità di iscrizione e partecipazione degli utenti alla vita della associazione, infine, depongono per la totale inconsapevolezza da parte degli iscritti di essere soci dell’associazione, né d’altra parte risulta promossa alcuna iniziativa dalla quale poter dedurre che l’associazione e per essa il consiglio direttivo si sia mai adoperata per coinvolgere anche un numero minimo di soci nell’attività sociale di promozione artistica e sociale. Nessun elemento è stato portato dall’appellante per fare emergere il fine sociale volto alla promozione di attività sportive di valenza sociale e formativa per i giovani. Ove anche fosse stata provata l’effettiva convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione annuale del rendiconto, la mancanza totale di una vita associativa chiaramente emersa dagli atti è sufficiente ad escludere che la MG abbia svolta una attività non commerciale”.
Quindi il tema che emerge in maniera netta è dato dall’effettivo perseguimento delle finalità associative nell’ambito delle quali l’attività per cui viene richiesto un corrispettivo specifico diventi una parte di una offerta più complessiva e non sia “l’unico” servizio svolto.
L’altro aspetto da tenere in evidenza è quello che l’associazione agisce con la “testa” del consiglio direttivo e pensa con la “testa” dell’assemblea.
Altrimenti non potrebbe ritenersi un ente su base associativa.
Quindi tutte le decisioni “vitali” per l’attività dell’ente debbono essere assunte all’interno di dette riunioni. Pertanto diventa indispensabile la corretta verbalizzazione delle deliberazioni assunte negli organi collegiali che potranno forse peccare di frequentazione da parte degli associati ma che non possano ridursi a limitate clausole di stile per le approvazioni dei bilanci e l’elezione dei componenti il consiglio direttivo.
L’ultimo aspetto, ma non per importanza, è dato dalle modalità con le quali si comunica la propria attività all’esterno. Ci aiuta anche in questo caso un brano della decisione citata: “L’organizzazione dei corsi di danza di svariati tipi, poi, erano rivolti alla generalità della clientela come risulta dalla pubblicizzazione degli stessi effettuata tramite internet senza che fosse specificato che si trattava di una associazione sportiva dilettantistica ma qualificata come organizzazione di corsi analoghi a quelli di qualunque attività commerciale, con indicazione di corsi aperti a chiunque, distinti su vari livelli professionali senza alcuna indicazione di adesione ad una associazione. In sostanza la pubblicizzazione delle attività svolte è analoga a quella di qualunque attività svolta a livello commerciale, come qualsiasi palestra organizzata a scopo di lucro”.
Deve emergere chiaramente il carattere “chiuso” dell’iniziativa, ossia la circostanza che sia riservata solo a coloro i quali, associandosi, condividano le finalità etico-sociali dell’ente organizzatore.
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