Il requisito del controllo ai fini della disciplina del transfer price
di Fabio LanduzziLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8130 depositata il 22 aprile 2016, ha affrontato tra i diversi temi in discussione anche quello relativo alla verifica della sussistenza del presupposto soggettivo di applicazione della disciplina del transfer price, normativamente contenuta nell’ordinamento tributario italiano nell’articolo 110, comma 7, del Tuir.
Il contribuente era stato oggetto di una contestazione di indeducibilità di costi, per loro presunta eccedenza rispetto al valore normale della prestazione, i quali erano stati sostenuti con controparte un’impresa che non esercitava, né direttamente e né indirettamente, un controllo societario sulla medesima secondo i canoni contenuti nella disciplina civilistica di cui all’articolo 2359, cod. civ.. Sosteneva quindi il contribuente accertato che, a prescindere dalla verifica o meno del valore normale delle prestazioni, al caso di specie non si sarebbe potuto applicare l’articolo 110, comma 7, del Tuir, in quanto non ve ne erano i presupposti soggettivi per via dell’assenza di un rapporto di “controllo” societario.
L’articolo 110, comma 7, del Tuir, come noto, si limita a fare riferimento a società che “direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”, senza perciò fornire alcun riferimento normativo circa la nozione di controllo applicabile alla fattispecie.
L’Amministrazione finanziaria, con la “storica” circolare ministeriale 32/1980, ha come sappiamo attribuito al concetto di controllo rilevante ai fini della applicazione della disciplina del transfer price un contenuto allargato, tale da includere ogni situazione in cui si realizza una “influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze”; fra le “singole circostanze” esemplificate dall’Amministrazione si annoverano:
- la vendita esclusiva di prodotti dell’altra impresa;
- l’impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa;
- il diritto di nomina di membri del consiglio di amministrazione o degli organi direttivi dell’altra impresa;
- relazioni di famiglia fra le parti;
- prevalente dipendenza finanziaria dall’altra impresa;
- partecipazione delle imprese a centrali di acquisto o vendita;
- partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione dei prezzi;
- controllo dell’approvvigionamento o dei mercati di sbocco;
- esistenza di contratti che modellano nei fatti una situazione di monopolio;
- ed in generale ogni altra situazione in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, accede all’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione finanziaria nell’assunto che circoscrivere la nozione di “controllo” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina contenuta all’articolo 110, comma 7, del Tuir, sarebbe eccessivamente riduttivo rispetto alle esigenze di tutela “anti elusiva” della normativa stessa.
La Suprema Corte ritiene perciò che si possa intravvedere nel testo della norma una precisa volontà del Legislatore di non circoscrivere la nozione di controllo rilevante ai fini di questa disposizione a quella strettamente civilistica; nel caso di specie, in cui la partecipazione dell’altra impresa era limitata al solo 24% del capitale della società accertata, è stata data rilevanza all’assenza di una struttura commerciale di quest’ultima e all’esistenza di una previsione contrattuale che attribuiva all’altra impresa la distribuzione in esclusiva dei prodotti della prima, intravvedendo in questo un rapporto di controllo determinato dalla impossibilità di funzionamento della società senza l’altra impresa, come pure dal condizionamento delle sue decisioni imprenditoriali dai comportamenti di quest’ultima.
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