25 Giugno 2019

Requisito dell’indipendenza dell’attività al vaglio della Corte UE

di Marco Peirolo
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Il membro del consiglio di vigilanza di una fondazione, se non agisce sotto la propria responsabilità e non sopporta neppure il rischio economico della propria attività, risulta privo di soggettività passiva Iva per carenza del requisito dell’indipendenza, richiesto dagli articoli 9 e 10 Direttiva 2006/112/CE.

È la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia UE nella causa C-420/18 del 13 giugno 2019, volta a stabilire se sia configurabile l’esercizio di un’attività economica in modo indipendente da parte del membro del consiglio di vigilanza, con conseguente insorgenza, nei sui confronti, della soggettività passiva dell’Iva.

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