24 Aprile 2024

Residenza fiscale: il criterio dell’oggetto dell’attività va in pensione

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 2, D.Lgs. 209/2023, ha completamente riscritto il comma 3, dell’articolo 73, Tuir, relativo alla residenza delle società di capitali e dei soggetti Ires in generale. In base alla vecchia previsione normativa, un soggetto Ires poteva dirsi fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo di imposta, risultava soddisfatto uno dei seguenti tre criteri singolarmente considerato:

  • sede legale, nel territorio dello Stato;
  • sede dell’amministrazione, nel territorio dello Stato;
  • oggetto dell’attività, nel territorio dello stato.

Il soddisfacimento di uno solo dei tre criteri (per la maggior parte del periodo di imposta) decretava la residenza fiscale italiana della società o dell’ente.

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