- frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (articolo 2 L. 898/1986);
- peculato (articolo 314, c. 1 c.p.) – con la sola eccezione del peculato d’uso – e peculato mediante profitto dell’errore altrui (articolo 316 c.p.);
- abuso d’ufficio (articolo 323 c.p.);
- contrabbando (di cui al D.P.R. 43/1973, reato inserito nel nuovo articolo 25 sexdecies D.Lgs. 231/2001), per il quale peraltro vengono introdotte apposite aggravanti connesse all’importo dei diritti di confine dovuti.
Con specifico riferimento ai reati tributari, inoltre, rilevano ora anche quelli di dichiarazione infedele (articolo 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (articolo 5 D.Lgs. 74/2000) e di indebita compensazione (articolo 10 quater D.Lgs. 74/2000), purché commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
A tal fine è stato pertanto integrato l’articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, recentemente introdotto dal D.L. 124/2019 (si rinvia, a tal proposito, al precedente contributo “L’estensione ai reati tributari della responsabilità amministrativa degli enti”), che, dopo l’iter di conversione, aveva già inserito fra i reati presupposto, quelli tributari più gravi e, in particolare, quelli di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 D.Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D.Lgs. 74/2000), emissione di fatture false (articolo 8 D.Lgs. 74/2000), occultamento o distruzione dei documenti contabili (articolo 10 D.Lgs. 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 D.Lgs. 74/2000).
Peraltro, sempre con riferimento al comparto dei reati fiscali, si segnala che, in deroga alla regola generale di irrilevanza del tentativo per i reati dichiarativi sancita dall’articolo 6 D.Lgs. 74/2000, il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto la punibilità anche a titolo di tentativo (comma 1-bis, articolo 6, D.Lgs. 74/2000) per i reati di dichiarazione fraudolenta (articolo 2 e 3 D.Lgs. 74/2000) e infedele (articolo 4 D.Lgs. 74/2000), quando gli atti diretti a commettere i delitti sopra menzionati sono compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
La novità in commento trovano applicazione al ricorrere delle seguenti condizioni:
- il fatto non deve integrare il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 D.Lgs. 74/2000);
- deve trattarsi di fatti transnazionali, che interessano più stati UE;
- il fatto illecito deve avere ad oggetto l’imposta sul valore aggiunto (Iva) e
- l’importo oggetto di evasione deve essere qualificato (non inferiore a dieci milioni di euro).
Tale modifica normativa si ritiene possa peraltro impattare anche sulla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, posto che in tale ambito viene espressamente prevista la punibilità, seppur mitigata sotto il profilo sanzionatorio, dei delitti presupposto tentati (articolo 26 D.Lgs. 231/2001).
Riguardo alle modifiche apportate ai reati già in precedenza facenti parte del basket dei reati 231/2001 si segnalano, fra le principali:
- l’introduzione di aggravanti speciali per i reati di peculato mediante profitto dell’errore altrui (articolo 316 c.p.), di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316 ter c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319 quater c.p.) nei casi in cui il reato offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sia superiore ad euro 100.000;
- l’estensione della punibilità per attività illecite perpetrate ai danni della Unione Europea attraverso il coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per i reati (articolo 322 bis c.p.) di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione di membri di Organi della Comunità Europea. Tale estensione è stata applicata anche al reato di truffa (articolo 640 c.p.);
- aumenti delle pene in materia di aiuti comunitari per la produzione di olio di oliva quando, fuori dai casi di truffa aggravata, siano stati esposti dati o notizie falsi per conseguire indebiti aiuti superiori a 100.000 euro a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
In definitiva, appare evidente come in questo contesto normativo particolarmente ampio e variegato oltre che in costante evoluzione, diviene per le società imprescindibile, al fine di evitare le pesanti sanzioni ex D.Lgs. 231/2001, adottare, applicare e aggiornare efficaci Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, con un occhio di riguardo ai reati tributari, data la loro “trasversalità” e frequenza.