Responsabilità degli amministratori delle Srl nel nuovo codice della crisi
di Massimo ConigliaroNicla CorvacchiolaL’articolo 378 del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) contiene due commi che hanno modificato rispettivamente gli articoli 2476 e 2486 cod. civ..
In particolare, nell’articolo 2476 cod. civ., è stato aggiunto il comma 6 che prevede una maggiore responsabilità degli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, in quanto prevede espressamente che essi rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Nell’articolo 2486 cod. civ. è stato invece aggiunto il comma 3 che introduce, così come previsto nella legge delega, un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio sociale.
Si tratta quindi di disposizioni legislative che incidono sul sistema generale della responsabilità degli amministratori di società di capitali, anche al di fuori di una procedura concorsuale; con l’aggiunta che il nuovo codice ha reintrodotto l’azione di responsabilità dei creditori sociali anche nelle Srl in bonis, normativa già presente, ante riforma del 2003 del diritto societario, nel codice civile per espresso rinvio contenuto nell’articolo 2487, comma 2, che prevedeva che l’articolo 2394 cod. civ. si applicasse anche alle Srl.
In realtà, tra gli addetti ai lavori, pur in assenza di una specifica previsione normativa, è sempre stata considerata esperibile l’azione dei creditori sociali. Si pensi, ad esempio:
- all’applicazione analogica dell’articolo 2394 cod. civ. alle Srl;
- all’esercizio in via di surrogatoria ex articolo 2900 cod. civ. dell’azione spettante alla società;
- all’inquadramento della fattispecie in quello dell’illecito aquiliano ex articolo 2043 cod. civ..
Diversamente, in sede fallimentare, mai è stata messa in dubbio la legittimazione del curatore stante il generico richiamo contenuto nell’articolo 146, comma 2, lett. a) L.F., alle “azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori”.
In definitiva quindi, le novità introdotte dall’articolo 378 D.Lgs. 14/2019 ripropongono quanto già contenuto nel codice civile, ante riforma 2003, e sono di scarsa rilevanza in sede fallimentare, in quanto era già riconosciuta al curatore la legittimità ad esperire l’azione di responsabilità dei creditori sociali anche quando la società fallita era una Srl.
Sul punto è importante evidenziare come l’articolo 255 D.Lgs. 14/2019, riformulando l’attuale articolo 146 comma 2, L.F., attribuisce al curatore la legittimazione a “promuovere o perseguire” anche separatamente,
- l’azione sociale di responsabilità;
- l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, comma 6, cod. civ.;
- l’azione prevista dall’articolo 2476, comma 7, cod. civ.;
- l’azione prevista dall’articolo 2497, comma 4, cod. civ.;
- tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
Con tale disposizione l’intento del Legislatore è stato quello di tutelare i creditori e di riconoscere maggiore responsabilità agli amministratori della società in bonis, inducendoli ad una gestione più oculata al fine di evitare che possano mettere in atto comportamenti opportunistici e condotte altamente rischiose.
Per tale motivo con il nuovo articolo 255 D.Lgs. 14/2019 si è voluto coprire l’intera gamma delle azioni di responsabilità che possono essere esperite dal curatore.
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