6 Luglio 2017

Responsabilità del collegio sindacale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Come noto la responsabilità del collegio sindacale è disciplinata nell’articolo 2407 cod. civ., il cui primo comma esprime un principio di carattere generale secondo cui “i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico”. Tale principio deve essere applicato tenendo conto delle dimensioni, delle caratteristiche e della natura della società, poiché risulta evidente che in funzione dei predetti parametri possono essere richiesti diversi livelli di professionalità e di diligenza. Premesso ciò, nel corpo dell’articolo 2407 codice civile sono previste di fatto due possibili forme di responsabilità:

  • la prima indicata nello stesso primo comma dell’articolo 2407 codice civile, secondo cui i sindaci “sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio”. Si tratta di una forma di responsabilità che non ha alcun rapporto con l’attività svolta dagli amministratori della società, bensì discende direttamente dai doveri propri e diretti dell’organo di controllo. Rientrano in tale ambito eventuali ipotesi di falsità delle attestazioni contenute nella relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio prevista dall’articolo 2429 codice civile, nei verbali di verifica redatti dal collegio stesso, o in altre relazioni o dichiarazioni che il collegio sindacale redige in esecuzione della propria attività di controllo. La responsabilità in questione può ricadere anche sul singolo membro del collegio sindacale qualora lo stesso violi l’obbligo di riservatezza in relazione a notizie di cui è venuto a conoscenza nell’espletamento del proprio mandato, a meno che non si tratti di notizie oggetto di pubblicità legale o di fatto (iscrizione nel Registro imprese o notizie trasmesse dalla società agli organi di stampa);
  • la seconda contenuta nel comma 2 dell’articolo 2407 codice civile, in cui è previsto che i sindaci “sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”. In tale seconda ipotesi l’eventuale responsabilità in capo al collegio sindacale richiede il verificarsi di una serie di condizioni: un inadempimento degli amministratori, un danno patrimoniale causato da tale inadempimento, un ulteriore inadempimento da parte dei sindaci in tema di controllo, ed infine un nesso di causalità tra l’inadempimento del collegio sindacale ed il danno che si è verificato. In altre parole, quest’ultimo nesso causale va interpretato nel senso che se i sindaci avessero svolto correttamente i propri doveri di controllo il danno non si sarebbe verificato.

In realtà, oltre alle due possibili ipotesi descritte in precedenza, vi è anche un “terzo” livello di responsabilità del collegio sindacale, che potrebbe configurarsi laddove il danno si produca in via immediata e diretta da parte dei sindaci senza “concorrenza” con gli amministratori. Ad esempio, l’articolo 2386, comma 5, codice civile, stabilisce che se vengono a cessare tutti gli amministratori, al collegio sindacale sono imposti due doveri: la convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo (unico o collegiale) e il compimento, nelle more, degli atti di ordinaria amministrazione. Risulta evidente che, se tale funzione “gestoria”, sia pure limitata nel tempo e nei contenuti, comporti un danno patrimoniale, i sindaci saranno chiamati a rispondere in via diretta ed immediata del loro operato.

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