21 Ottobre 2016

Responsabilità degli enti e profitto del reato

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 34900 del 9 giugno 2016, depositata il successivo 16 agosto, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che una società è responsabile per malversazione ai danni dello Stato se i suoi amministratori impiegano i finanziamenti pubblici per scopi diversi da quelli per i quali sono stati erogati.

Nel caso specifico, la Corte di appello di Potenza, riformando la sentenza di assoluzione del G.u.p. del Tribunale di Matera, aveva confermato la responsabilità ex articolo 316-bis c.p. degli amministratori di una S.r.l. e di una S.p.a nonché la responsabilità per l’illecito amministrativo di cui all’articolo 24 commi 1 e 2 del D.Lgs. 231/2001 (“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis…se commesso in danno dello Stato … si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote”), per la S.p.a. medesima con riferimento, appunto, al reato di cui all’articolo 316-bis c.p..

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