Responsabilità per la corretta individuazione dell’Iva in edilizia
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariUn aspetto di fondamentale importanza, trattando dell’Iva in edilizia, riguarda l’individuazione del soggetto responsabile per la corretta applicazione dell’aliquota Iva. Nella pratica di tutti i giorni, si assiste sovente al rilascio di “dichiarazioni” o di documenti con i quali l’acquirente/committente chiede di poter usufruire di una determinata aliquota ridotta. In linea generale, è necessario premettere che tali dichiarazioni di parte non determinano un’inversione della responsabilità per la corretta applicazione dell’imposta, la quale rimane in capo al cedente/prestatore, così come previsto dai principi generali dell’imposta. Infatti, l’articolo 17, comma 1, D.P.R. 633/1972, recitando che “l’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili (….)”, individua nel cedente/prestatore il soggetto passivo ed il debitore dell’imposta nei confronti dell’Erario. Da ciò deriva che l’eventuale individuazione dell’aliquota errata comporta la responsabilità del cedente/prestatore per la differenza d’imposta dovuta e per le relative sanzioni applicabili. Tuttavia, la suddetta affermazione, come si vedrà nel seguito, può trovare delle eccezioni, ragion per cui è necessario distinguere due fattispecie:




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