Responsabilità sempre sussidiaria per il cessionario dell’azienda
di Fabio LanduzziLa responsabilità solidale del cessionario di un’azienda, o di un ramo di azienda, per i tributi non versati dal cedente, è ancorata alla preventiva escussione del cedente e pertanto, sino a quando non si è tentato il recupero del credito nei confronti del cedente stesso, nulla può essere richiesto al cessionario in quanto fino a quel momento non esiste alcuna responsabilità solidale.
Così è stato affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – nella sentenza n.2142/15 del 30 marzo 2015 in riforma del precedente giudicato che era stato emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo.
La vicenda, avente ad oggetto il tema della responsabilità del soggetto acquirente di un’azienda per quanto concerne il debito per i tributi e gli accessori non versati dal cedente dell’azienda in relazione a periodi d’imposta precedenti il trasferimento, riguardava il caso di una società che nel 2008 aveva acquisito un’azienda svolgente l’attività di supermercato. In seguito, il concessionario per la riscossione dei tributi aveva notificato alla società cessionaria dell’azienda n. 2 cartelle di pagamento relative a tributi non versati dall’impresa cedente, specificando che tali cartelle erano state notificate a codesta società in quanto responsabile in solido con il cedente dell’azienda proprio in forza dell’atto di trasferimento perfezionato nel 2008.
La cessionaria presentava quindi propri separati ricorsi avverso le cartelle di pagamento, sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e sia nei confronti del concessionario per la riscossione (Equitalia Nord) domandando l’annullamento della pretesa di pagamento in forza della omessa notifica dell’atto prodromico (in quanto le cartelle di pagamento costituivano il primo atto di cui la cessionaria dell’azienda era venuta a conoscenza riguardo la pendenza in questione), della violazione dell’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 (invocando la sussidiarietà della propria responsabilità) e sia per via della mancanza di allegati.
Dopo il primo giudicato sfavorevole, la contribuente impugnava quindi in appello riproponendo i motivi su esposti, trovando accoglimento presso la Commissione Tributaria Regionale.
Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, il cessionario dell’azienda risponde sì in solido con il cedente, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui la cessione è avvenuta e nei due precedente, ma fruisce del beneficio della preventiva escussione, e risponde comunque nei limiti del valore dell’azienda trasferita. Allo stesso modo risponde per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
Nel caso di specie, nel giudizio di appello è emerso che i tentativi di escussione compiuti da Equitalia e risultati infruttuosi erano in verità riferiti a tutt’altre pendenze, diverse quindi da quelle oggetto delle cartelle di pagamento. Pertanto, nel giudizio di secondo grado era emerso come dai documenti disponibili nessun tentativo infruttuoso era stato compiuto con riferimento alla esazione delle cartelle di pagamento impugnate.
Inoltre, secondo i Giudici della Commissione Tributaria Regionale, l’Ufficio delle Entrate avrebbe dovuto notificare l’atto prodromico anche alla cessionaria dell’azienda per consentirle di verificare che il cedente avesse adottato ogni strategia idonea, e poter quindi valutare se intervenire nel processo. Invece, le cartelle di pagamento impugnate facevano riferimento ad un avviso di accertamento che non era mai stato notificato al cessionario, e quindi tale soggetto non avrebbe potuto verificare il comportamento difensivo del cedente e di conseguenza tutelare i propri diritti.
In conclusione, quindi, l’appello della cessionaria dell’azienda viene accolto dai Giudici della Commissione Tributaria Regionale nel presupposto essenziale che la responsabilità di tale soggetto, per le violazioni commesse dal cedente e rientranti nel contesto disciplinato dall’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, beneficia della preventiva escussione del cedente la quale deve essere concretamente provata in giudizio e la cui infruttuosità deve direttamente afferire agli atti per i quali viene invocata la responsabilità solidale del cessionario.