Responsabilità solidale e litisconsorzio
di Luigi FerrajoliIn tema di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sebbene sul piano sostanziale il venditore e l’acquirente siano tenuti in solido, ai sensi dell’articolo 57 D.P.R. 131/1986 e dell’articolo 11 D.Lgs. 347/1990, al pagamento per intero delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, in caso di revoca dei benefici per l’acquisto della prima casa, quando la revoca sia dovuta ad elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti, ciò non determina, sul piano processuale, il litisconsorzio necessario tra acquirente e venditore né la necessità di riunire i procedimenti da essi iniziati separatamente contro la revoca e i conseguenti avvisi di liquidazione, a pena di nullità delle relative sentenze.
Il rapporto di solidarietà non determina, infatti, l’inscindibilità della causa tra più soggetti nel senso inteso dall’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il quale postula che la fattispecie costitutiva dell’obbligazione, risultante dai contenuti concreti dell’atto autoritativo impugnato, sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti e che l’impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investa direttamente siffatti elementi.
E’ questo il principio che la Corte di Cassazione ha affermato nella sentenza n. 2569 del 02.02.2018.
La Suprema Corte ha chiarito che non possono essere invocate in senso contrario le sentenze n. 14815/2008 e n. 1052/2007, dal momento che entrambe tali decisioni si riferiscono a casi di processi caratterizzati da inscindibilità dell’oggetto: la prima, al caso di processo avente ad oggetto un atto di rettifica, fondato su un accertamento unitario, delle dichiarazioni dei redditi di una società di persone e dei soci con conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili; il secondo si riferisce non ad un atto (in materia di imposta di registro) involgente i rapporti fra cedente e cessionario ma ad un atto di accertamento di valore determinato unitariamente con ripartizione proporzionalmente fra i singoli lotti del valore complessivo accertato.
La sentenza della Corte di Cassazione in commento interviene quindi per individuare quali sono, in concreto, le fattispecie uniche plurisoggettive inscindibili esistenti nel sistema tributario comportanti, quando devolute alla cognizione giudiziale, una configurazione necessariamente litisconsortile del processo.
In primo luogo occorre valutare se nei casi di solidarietà tributaria paritaria si verifichi una ipotesi di litisconsorzio necessario.
L’obbligazione solidale tributaria paritaria concerne quelle ipotesi in cui un certo presupposto di imposta sia stato realizzato congiuntamente da più soggetti, ad esempio tra coloro che abbiano contratto l’atto da registrare ai sensi dell’articolo 57 D.P.R. 131/1986.
La questione, come ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame, è stata costantemente risolta dalla giurisprudenza nel senso dell’esclusione dal novero delle ipotesi di litisconsorzio necessario delle obbligazioni solidali tributarie paritarie, che sono state ricondotte alla disciplina del litisconsorzio facoltativo, dando luogo ad “un fascio di obbligazioni distinte”, collegate dall’identità di titolo e contenuto, ma non necessariamente caratterizzato dalla necessaria uniformità dello svolgimento delle vicende processuali.
Secondo la Corte di Cassazione la presenza di un insieme di vincoli di pari rango dà luogo a tanti rapporti quanti sono i coobbligati solidali, non ad un unico rapporto plurisoggettivo, le cui vicende impongono di essere discusse alla necessaria presenza di tutti i coobbligati (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 7053/1991).
Il trattamento processuale assegnato alle obbligazioni solidali di imposta paritarie è lo specchio del loro atteggiarsi anche in ambito sostanziale, dal momento che l’adempimento dell’obbligazione tributaria da parte di un coobbligato determina l’esaurimento della funzione impositiva e così il venire meno di qualsiasi pretesa da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Sul punto la Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che l’impugnazione dell’avviso di accertamento da parte di uno dei condebitori solidali non comporta la necessaria integrazione del contraddittorio con gli altri contribuenti, ferma restando la possibilità per costoro, ove rimasti inerti di invocare, contro la pretesa dell’Amministrazione finanziaria di conseguire il pagamento del tributo, il giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato impugnante ai sensi dell’articolo 1306 cod. civ. (Corte di Cassazione sent. n. 1681/2000, Cassazione SS.UU. sent. n. 7053/1991).
La possibilità di opporre al Fisco la pronuncia favorevole resa inter alios da parte del coobbligato rimasto estraneo al giudizio è stata circoscritta dalla giurisprudenza ai soli casi in cui costui non abbia nel frattempo già adempiuto al pagamento ovvero ottenuto un giudicato difforme (Corte di Cassazione sentenza n. 16332/2005, Corte di Cassazione sentenza n. 1589/2006).
Peraltro, va precisato che nessun ostacolo all’operatività dell’articolo 1306, comma 2, cod. civ. potrebbe porsi nell’ipotesi in cui l’inerzia del coobbligato avesse comportato la definitività dell’avviso di accertamento posto che sarebbe possibile opporre all’Amministrazione finanziaria il giudicato favorevole per il tramite dell’impugnazione dei successivi atti della riscossione (Corte di Cassazione sentenza n. 12014/2006).