30 Marzo 2018

Responsabilità solidale e litisconsorzio

di Luigi Ferrajoli
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In tema di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sebbene sul piano sostanziale il venditore e l’acquirente siano tenuti in solido, ai sensi dell’articolo 57 D.P.R. 131/1986 e dell’articolo 11 D.Lgs. 347/1990, al pagamento per intero delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, in caso di revoca dei benefici per l’acquisto della prima casa, quando la revoca sia dovuta ad elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti, ciò non determina, sul piano processuale, il litisconsorzio necessario tra acquirente e venditore né la necessità di riunire i procedimenti da essi iniziati separatamente contro la revoca e i conseguenti avvisi di liquidazione, a pena di nullità delle relative sentenze.

Il rapporto di solidarietà non determina, infatti, l’inscindibilità della causa tra più soggetti nel senso inteso dall’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il quale postula che la fattispecie costitutiva dell’obbligazione, risultante dai contenuti concreti dell’atto autoritativo impugnato, sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti e che l’impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investa direttamente siffatti elementi.

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