24 Novembre 2017

Restyling per le OP – fondi di esercizio e programmi operativi

di Luigi Scappini
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In due precedenti contributi abbiamo analizzato alcune novità introdotte con il decreto n. 5927 del 18 ottobre 2017, emanato dal Mipaaf, che vanno a modificare le regole relative alle OP operanti nel settore dell’ortofrutta.

Terminiamo l’analisi andando a descrivere le novità che concernono i fondi di esercizio e i programmi operativi delle OP, cuore pulsante delle stesse; infatti, gli aiuti finanziari erogati dall’Unione Europea, ruotano intorno a tali elementi.

In particolare, il fondo di esercizio è previsto dall’articolo 32 Regolamento 1308/2013 che ne individua le fonti di approvvigionamento sia nei contributi erogati direttamente dai soci aderenti all’organizzazione, sia nel sostegno finanziario dell’Unione Europea, tuttavia, in questo caso, si rende, per espressa previsione normativa, necessaria le previsione di programmi operativi che rappresentano, ovviamente, gli unici programmi finanziabili con il fondo di esercizio stesso.

Tale fondo di esercizio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto, viene calcolato in ragione della VPC dei soci, comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al 1° gennaio dell’anno successivo.

A tal fine, è fatto onere della OP procedere alla comunicazione alla Regione, nonché all’organismo pagatore di competenza, a mezzo del portale SIAN:

  1. della compagine sociale al 1° gennaio dello stesso anno e
  2. della compagine sociale del periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente.

Come detto, il fondo di esercizio può essere utilizzato esclusivamente per operare in riferimento ai programmi operativi presentati e approvati.

A tal fine, ai sensi del successivo articolo 16 del decreto, è previsto che, nel caso di programmi operativi poliennali, la domanda sia presentata, ai fini dell’approvazione, alla Regione di riferimento, nel termine del 30 settembre dell’anno precedente a quello di realizzazione del programma, domanda che deve essere caricata nel SIAN entro il 31 ottobre. Le Regioni procederanno a comunicare la decisione presa entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione della domanda.

Come previsto dall’articolo 34 del Regolamento delegato 891/2017, è data facoltà alle singole OP di poter procedere a una revisione dei programmi operativi a mezzo di una domanda di modifica. La modifica, ovviamente, deve riguardare l’anno successivo e la relativa domanda segue le medesime tempistiche del piano poliennale ordinario (30 settembre e 30 ottobre).

Le modifiche ai programmi operativi possono avere a oggetto:

  1. il contenuto del programma operativo;
  2. gli obiettivi che possono aumentare come diminuire;
  3. la predisposizione del programma esecutivo per l’anno successivo nonché l’adeguamento del fondo di esercizio e
  4. la durata del programma poliennale che può avere una durata minima di 3 anni e massima di 5.

Sempre in base all’articolo 34 del Regolamento delegato 891/2017, è possibile procedere alle modifiche anche in corso d’anno. In questo caso, i tempi di presentazione si restringono in quanto la domanda deve essere presentata entro il 15 settembre e caricata sul portale del SIAN entro il 1° ottobre.

La modifica in corso d’anno si manifesta nei seguenti casi:

  1. inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni o interventi;
  2. attuazione parziale di programmi che non può comunque comportare una riduzione di spesa in misura superiore al 50% dell’ammontare complessivo autorizzato per l’anno;
  3. modifica della spesa relativa a una misura che comporta una variazione superiore al 20% dell’importo approvato;
  4. modifica della spesa relativa a una azione in misura superiore al 25% dell’importo approvato;
  5. modifica del valore della VPC per errori evidenti;
  6. incremento del fondo di esercizio nel limite massimo del 25% dell’originario.

A questi aiuti, per effetto di quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento di esecuzione 892/2017, è possibile sommare, a mezzo di una domanda da presentare nel termine del 15 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, anche l’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 35, Regolamento 1308/2013, nel caso in cui la produzione ortofrutticola sia commercializzata in misura inferiore al 20% dell’intera produzione regionale.

Da ultimo, molto importante è quanto previsto dai successivi articoli 20 e seguenti con i quali il Legislatore cerca di prevenire e comunque contenere eventuali crisi del settore, infatti, viene stabilito che i programmi operativi possono prevedere investimenti tesi a rendere più efficace la gestione dei volumi di prodotto immessi sul mercato, come piani assicurativi in caso di perdite per eventi calamitosi o lo stesso ritiro dal mercato del prodotto.

In tale ultima ipotesi, i successivi articoli 21 e 22 del decreto si occupano di stabilire la possibile destinazione dei prodotti che può essere quella della beneficienza oppure dell’utilizzo per la nutrizione degli animali o per la produzione di energia da biomasse.

 

La fiscalità dell’imprenditore agricolo