15 Giugno 2018

Rettifica della detrazione Iva esclusa se il fornitore è insolvente

di Marco Peirolo
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La Corte di giustizia, nella sentenza relativa alle cause riunite C-660/16 e C-661/16 del 31 maggio 2018, è intervenuta per definire i limiti della detraibilità dell’Iva relativa agli acconti versati al cedente nello specifico caso in cui i beni oggetto di compravendita non siano stati consegnati al cessionario a seguito di eventi che hanno portato alla condanna per truffa del cedente stesso, nel frattempo dichiarato insolvente.

L’articolo 65 Direttiva n. 2006/112/CE dispone che, in caso di pagamento di acconti prima che la cessione dei beni o la prestazione di servizi sia effettuata, l’imposta diventa esigibile al momento dell’incasso, fino a concorrenza dell’importo incassato e, simmetricamente, l’articolo 167 della stessa Direttiva prevede che il diritto di detrazione sorge quando l’imposta diventa esigibile.

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