24 Settembre 2015

Rettifica della detrazione Iva nella scissione

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’esercizio del diritto alla detrazione, di cui all’art. 19 D.P.R. n. 633/1972, costituisce uno dei principi fondamentali su cui poggia il funzionamento dell’Iva. Esso è consentito al contribuente, in linea generale e salvo specifiche limitazioni, su base cartolare (possesso della fattura o di altro documento), per il solo fatto di avere subito la rivalsa dell’Iva al momento dell’acquisto del bene o del servizio. Ciò, quindi, senza che vi sia un effettivo riscontro in merito all’utilizzo del bene o del servizio acquisito e senza conoscere se lo stesso sarà impiegato in operazioni imponibili, ovvero in operazioni esenti. Per questo motivo l’art. 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972, inserito con l’art. 3 D.Lgs. 2.9.1997, n. 313, prevede l’obbligo per il contribuente di rettificare, in aumento o in diminuzione, la detrazione dell’Iva relativa all’acquisito di beni o di servizi, qualora gli stessi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto ad una detrazione in misura diversa rispetto a quella inizialmente operata.

Secondo il combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’art. 19-bis 2 D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui i beni oggetto della rettifica siano acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione o di conferimento di aziende, o di rami di aziende, il soggetto acquirente, conferitario o beneficiario deve procedere alla rettifica della detrazione Iva originariamente effettuata dal soggetto venditore, conferente o scisso. Ciò posto, è interessante analizzare la fattispecie presa in esame dalla risoluzione n. 178/E/2009; nella circostanza l’Agenzia evidenza che per effetto di cinque operazioni di scissione a favore di un’unica società beneficiaria (società istante), a seguito del trasferimento, alcuni beni immobili – compresi inizialmente nei rispettivi patrimoni delle società scisse – vengono utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili, mentre in precedenza, in capo alle scisse, erano impiegati per effettuare operazioni esenti. Pertanto, la società beneficiaria può recuperare l’Iva non detratta sugli acquisti dalle società scisse, operando una rettifica della detrazione ai sensi del richiamato art. 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972.

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