8 Marzo 2018

Rettifica della detrazione specifica nel comparto immobiliare

di EVOLUTION
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Con riferimento al comparto immobiliare, l’articolo 19-bis.2 del D.P.R. 633/1972 prevede che l’impiego di beni immobili, entro il perio¬do di osservazione fiscale – ossia entro il nono anno successivo a quello dell’acqui¬sto o dell’ultimazione della costruzione -, nell’effettuazione di operazioni (cessioni o locazioni) che danno un diverso diritto alla detrazione, determina la rettifica dell’Iva assolta o non assolta a monte per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa della rettifica della detrazione specifica.

Tipicamente per gli immobili possono trovare applicazione due tipologie di rettifica contenute nella norma:

Nella categoria della rettifica specifica vi rientra la rettifica per cambio di destinazione prevista, per i beni ammortizzabili, dal comma 2 dell’articolo 19-bis.2, qualora si verifichi una discordanza tra l’originale previsione di utilizzo e l’effettivo impiego dei beni.

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