4 Luglio 2024

Rettifiche alla determinazione catastale del reddito delle società agricole in opzione – parte I

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Legislatore, con l’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, ha introdotto, con il dichiarato intento di incentivare l’utilizzo della forma societaria in agricoltura, la c.d. società agricola, ovverosia il soggetto giuridico (sia esso società di persone o società di capitali) che esercita, come previsto dall’oggetto sociale, in via esclusiva, le attività di cui all’articolo 2135, cod. civ.e la cui ragione (o denominazione sociale) riporta la dizione di società agricola.

Successivamente, a distanza di un paio di anni, con il comma 1093, dell’articolo 1, L. 296/2006 (c.d. Legge finanziaria per il 2007), è stata introdotta la possibilità (per tali società) di poter optare per la determinazione del reddito, secondo le regole di cui all’articolo 32, Tuir e, quindi, di dichiarare un reddito fondiario.

Sono escluse dall’opzione in rassegna rispettivamente:

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