Rettifiche di bilancio e “utili portati a nuovo” non capienti
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Le nuove regole in materia di bilancio di esercizio impongono generalmente un’applicazione retroattiva dei riformulati principi contabili, con imputazione degli effetti ai saldi di apertura dell’esercizio in corso.
Più precisamente, secondo i chiarimenti forniti dall’OIC, gli effetti potrebbero essere imputati alla voce “utili portati a nuovo”, sebbene il redattore di bilancio possa scegliere anche un’altra voce del patrimonio netto.
Generalmente, quindi, deve essere rilevata la seguente scrittura contabile: “Utili portati a nuovo a Posta da rettificare”.
Sul punto sono stati recentemente forniti dei chiarimenti con il documento pubblicato dal CNDCEC e Confindustria, dal titolo “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”.
Il documento analizza, in primo luogo, il momento in cui dovrebbero essere effettuate le rettifiche, chiarendo che le rilevazioni contabili dovrebbero essere effettuate subito dopo il bilancio di apertura.
Considerato però che i principi contabili sono stati pubblicati nella loro versione definitiva solo nel dicembre 2016, è possibile rilevare la rettifica anche in un momento successivo, se il sistema informativo di riferimento non consente modifiche retroattive.
Aldilà del momento di rilevazione delle variazioni, l’aspetto sul quale si concentrano le maggiori perplessità riguarda il caso in cui la voce “utili portati a nuovo” sia di importo non sufficiente per assorbire gli effetti dei cambiamenti.
A tal proposito il documento in commento chiarisce che, in mancanza di indicazioni specifiche, se gli “utili portati a nuovo” non sono capienti si deve “seguire la sequenza di utilizzo di riserva prevista in caso di riduzione del capitale sociale per perdite. Pertanto, una società che, per esempio, riduce il capitale sociale in misura superiore a 1/3 dello stesso dovrà avviare le procedure degli articoli 2446 e 2482-bis cod. civ., così come la società che vede diminuire il capitale sociale sotto il limite legale dovrà evidentemente adoperarsi per ricapitalizzare la società ex articoli 2447 o 2482 ter cod. civ.”.
Si ritiene quindi utile concentrare l’attenzione sui richiamati articoli del codice civile: tutti, nel dettare gli adempimenti procedurali, richiedono che l’assemblea dei soci sia convocata “senza indugio”.
Più precisamente, volendo richiamare la disciplina in tema di S.r.l., l’articolo 2482-bis cod. civ. prevede quanto segue: “quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti”.
Ai sensi dell’articolo 2631 cod. civ., poi, “ove la legge e lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui gli amministratori e i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci”.
Gli amministratori dovevano pertanto convocare l’assemblea dei soci entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella loro versione definitiva, dei principi contabili nazionali?
Il termine sarebbe oggi ampiamente decorso, ed un’interpretazione rigorosa della norma potrebbe comportare l’applicazione della sanzione da euro 1.032 a 6.197 euro in capo agli amministratori e ai sindaci per omessa convocazione dell’assemblea, ai sensi dello stesso articolo 2631 cod. civ.. Si ricorda, tra l’altro, che la sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite.
Se, invece, si ritenesse che la perdita (e, più precisamente, l’incapienza degli “utili portati a nuovo”) sia accertata alla chiusura dell’esercizio si potrebbe effettivamente ritenere che i soci possano essere convocati direttamente nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio (termine, questo, espressamente previsto dalla legge).
Pare tuttavia abbastanza evidente che una rettifica dei saldi di apertura difficilmente possa essere equiparata ad una perdita emersa solo in sede di chiusura annuale dei conti.
La dottrina, anche nel caso di perdita emersa in sede di chiusura dell’esercizio, consiglia comunque di anticipare la convocazione, proprio in considerazione dell’espressione “senza indugio” richiamata nel citato articolo.
Senza volersi pronunciare su questo aspetto, si ritiene comunque necessario sottolineare che, se gli amministratori decidessero di ricorrere al maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio a seguito delle novità introdotte (come peraltro suggerito dallo stesso CNDCEC con il comunicato del 16.01.2017), non potrebbe sicuramente parlarsi di assemblea convocata “senza indugio”.
Deve infine ritenersi necessaria la presenza di un notaio in quanto i soci, pur potendo rinviare la perdita all’esercizio successivo, potrebbero deliberare l’immediata riduzione del capitale.
È tuttavia ammessa la convocazione di un’assemblea nella quale gli amministratori propongono il rinvio della perdita all’esercizio successivo, con convocazione di una successiva assemblea con la presenza del notaio, nel caso in cui i soci, discostandosi dalla proposta degli amministratori, decidano di ridurre il capitale.
Le stesse osservazioni possono essere estese al caso in cui le perdite superiori ad un terzo del capitale abbiano intaccato il minimo legale, con la differenza che, in questo caso, si renderebbe necessaria una delibera di riduzione del capitale (con contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale) o di trasformazione della società.