11 Ottobre 2024

Rettifiche da concordato con tassazione ordinaria

di Andrea BongiSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Le rettifiche operate al reddito proposto dall’Agenzia delle entrate rientrano nella parte di reddito assoggettato a tassazione ordinaria, poiché l’imposta sostitutiva si applica solamente sulla parte eccedente il reddito 2023, ma senza tener conto di dette rettifiche dovute a componenti straordinari di reddito.

È quanto emerge da una delle Faq pubblicate dall’Agenzia delle entrate in data 8.10.2024, e che porta ad una riduzione dei vantaggi derivanti dall’adesione. Infatti, uno degli aspetti di maggior appeal per i contribuenti che stanno valutando l’adesione al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024/2025, ed alla conseguente possibile sanatoria per gli anni pregressi, è certamente costituito dalla possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva (Irpef/Ires e non anche Irap) l’eccedenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025 ed il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta 2023. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è variabile in funzione del punteggio ISA raggiunto per il periodo d’imposta 2023 nelle seguenti misure:

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