11 Ottobre 2024

Rettifiche da concordato con tassazione ordinaria

di Andrea BongiSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Le rettifiche operate al reddito proposto dall’Agenzia delle entrate rientrano nella parte di reddito assoggettato a tassazione ordinaria, poiché l’imposta sostitutiva si applica solamente sulla parte eccedente il reddito 2023, ma senza tener conto di dette rettifiche dovute a componenti straordinari di reddito.

È quanto emerge da una delle Faq pubblicate dall’Agenzia delle entrate in data 8.10.2024, e che porta ad una riduzione dei vantaggi derivanti dall’adesione. Infatti, uno degli aspetti di maggior appeal per i contribuenti che stanno valutando l’adesione al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024/2025, ed alla conseguente possibile sanatoria per gli anni pregressi, è certamente costituito dalla possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva (Irpef/Ires e non anche Irap) l’eccedenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025 ed il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta 2023. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è variabile in funzione del punteggio ISA raggiunto per il periodo d’imposta 2023 nelle seguenti misure:

  • 15% per coloro che hanno raggiunto un punteggio inferiore a 6;
  • 12% per punteggi tra 6 e 7,9, e;
  • 10% per coloro che hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8.

Per i contribuenti in regime forfettario, per i quali il concordato riguarda solamente l’annualità 2024, l’imposta sostitutiva è fissata nella misura del 10%, ridotta al 3% per coloro che hanno i requisiti cd. “start up”.

La questione più critica riguarda la corretta individuazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva, poiché la circolare n. 18/E/2024 precisa che, per il primo periodo d’imposta oggetto di concordato (2024), la stessa può essere determinata come differenza tra l’importo proposto nel rigo P06 e quello “rettificato” per il 2023 indicato nel rigo P04 del modello CPB. Secondo l’Agenzia delle entrate, tali righi sono già indicati al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, perdite su crediti, ecc.) senza necessità di effettuare modifiche a tali importi. Tale impostazione è stata confermata nella citata Faq dell’8.10.2024, in cui in risposta alla gestione delle perdite pregresse, l’Agenzia afferma che:

  • in primo luogo, è necessario individuare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta 2023, rettificato dalle poste straordinarie, di cui agli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024 (cd “parte eccedente”). La “parte eccedente”, così determinata, dovrà essere assoggettata all’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 20-bis dello stesso D.Lgs. 13/2024 differenza tra i righi P06 e P04 del modello CPB 2024/2025 per il periodo d’imposta 2024 e i righi P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d’imposta 2025;
  • sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente” dovranno applicarsi le rettifiche di cui agli articoli 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole previste dagli articoli 8 e 84, Tuir (cd. “reddito rettificato”). Tale importo sarà, quindi, assoggettato a imposta ordinaria.

A tal fine, si tenga presente, infatti, che la c.d. flat tax incrementale disciplinata dall’articolo 20bis, D.Lgs. 13/2024 deve essere versata proprio a consuntivo, ovvero entro il termine di versamento a saldo delle imposte sul reddito da assoggettare a imposta sostitutiva. In buona sostanza, dal chiarimento dell’Agenzia delle entrate emerge che la base imponibile dell’imposta sostitutiva è formata da due parametri tra di loro non omogenei poiché, mentre il reddito del 2023 (periodo d’imposta antecedente al biennio) è rettificato dai componenti “straordinari”, non lo è altrettanto il reddito proposto dall’Agenzia per il biennio 2024/2025, con conseguente penalizzazione per i contribuenti che nei periodi 2024 e 2025 conseguono rilevanti componenti straordinari di reddito (si pensi, ad esempio, alla plusvalenza derivante dalla cessione di un importante asset).