Rettifiche delle cessioni comunitarie: regole Iva ed esterometro
di Clara PolletSimone DimitriScade oggi il termine per l’invio dell’esterometro: analizziamo quindi le regole che governano questo adempimento con specifico riferimento alle note di variazione Iva.
L’inserimento o meno delle note di variazione in diminuzione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) segue le modalità di emissione e di registrazione delle stesse.
Per quanto concerne le operazioni intracomunitarie, il D.L. 331/1993 – codice degli scambi intracomunitari – non prevede una regola specifica che regoli l’emissione delle note di variazione in ambito Ue. L’articolo 56 del citato D.L. 331/1993 rimanda alla normativa nazionale; pertanto, ai fini Iva, trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 26 D.P.R. 633/1972.
In linea generale l’emissione di una nota di variazione in diminuzione è consentita nei casi in cui un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile:
- in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili,
- per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose,
- per l’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
È appena il caso di precisare che la nota di variazione in diminuzione può rettificare solo l’ammontare della fattura iniziale; in altri termini, il fornitore (prestatore) che ha una contestazione con il proprio cliente può scegliere di accogliere le rimostranze della controparte e rettificare solo gli importi afferenti alla fornitura (prestazione) mentre, l’eventuale addebito di somme estranee all’operazione iniziale come, ad esempio, somme addebitate dal cliente a titolo di risarcimento danni o riaddebito di maggior costi sostenuti dallo stesso per ripristinare un prodotto difettoso – non passano dalla nota di credito ma da una fattura autonoma emessa dallo stesso cliente.
La nota di credito può anche essere emessa senza Iva, ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972. Dalla lettura della norma citata non emerge – in presenza di una diminuzione dell’ammontare imponibile – l’obbligo di rettificare in diminuzione la relativa imposta (se presente) ma un diritto che può essere o non essere esercitato. L’applicazione di sconti, ad esempio, può essere formalizzata mediante note di accredito emesse dal cedente ai soli fini patrimoniali (Risoluzione Ministero delle finanze 500372/1991) e la rettifica può non transitare dai registri Iva, ma solo in contabilità.
Le ipotesi di variazione in diminuzione con riferimento alle operazioni intracomunitarie sono state illustrate dalla circolare 13/E/1994, paragrafo 10-3.
L’operatore nazionale ha la facoltà (non l’obbligo) di intervenire sul registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 D.P.R. 633/1972 con apposite annotazioni di rettifica in diminuzione. La rettifica riduce l’ammontare imponibile dell’operazione cui si riferisce, se viene annotata nello stesso mese in cui è annotata l’operazione originaria.
La procedura di regolarizzazione si rende applicabile sia nelle ipotesi in cui la variazione dipenda dalla concessione di uno sconto o un abbuono, etc., sia nelle ipotesi in cui comporti la restituzione dei beni al cedente in altro Stato membro; in tale ultimo caso, inoltre, è necessario compilare il modello Intra- 2 ter, ai soli fini statistici, anche se la variazione non ha assunto rilevanza fiscale.
Riepilogando, la rettifica di una cessione intracomunitaria di beni può essere trattata ai fini Iva (a discrezione del contribuente), alternativamente, come segue:
- con emissione di una nota di credito a storno (totale o parziale) dell’operazione originaria alla quale si riferisce, registrata sui registri Iva come operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993, con segno meno. In tal caso, la rettifica deve essere operata anche ai fini Intrastat;
- con emissione di una nota di credito a storno dell’operazione originaria (totale o parziale), registrata sui registri Iva come fuori campo Iva articolo 26 D.P.R. 633/1972. In tal caso la nota non dovrà essere inserita nella comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche (LiPe), nella dichiarazione annuale Iva e non si rende necessaria neanche la rettifica ai fini Intrastat, a meno che la rettifica non comporti la movimentazione dei beni (reso del bene con restituzione).
In entrambi i casi la rettifica comporta la riduzione del plafond disponibile per gli esportatori abituali.
Ai fini dell’esterometro, la nota credito emessa come non imponibile ex articolo 41 dovrà essere riepilogata con natura operazione “N3” mentre, qualora il soggetto passivo Iva scelga di registrare esclusivamente in contabilità la variazione emessa come fuori campo Iva ex articolo 26, la stessa può essere esclusa dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere; diversamente, la registrazione sui registri Iva delle note di variazione, seppur come fuori campo ex articolo 26, comporta l’obbligo di comunicazione dell’operazione, con natura operazione “N2”.
Si ricorda, infine, che è sempre possibile comunicare le note di variazione tramite invio del file fattura elettronica in formato xml, indicando il codice destinatario XXXXXXX e tipo documento TD04 Nota di credito.
4 Agosto 2021 a 10:29
Buongiorno, un nostro cliente estero rifiuta le nostre note credito (di reso prodotti) ed emette delle proprie note debito.
E’ corretto trattare le note debito come delle fatture d’acquisto, procedendo con l’integrazione e inserendole nella sezione acquisti della dichiarazione intrastat?