Mentre per la prima ipotesi devono essere compilate le colonne da 1 a 5 del predetto rigo RU141, in caso di recapture devono essere compilate le colonne da 6 a 8.
In entrambe le ipotesi, l’importo della rettifica del credito spettante deve essere portato in diminuzione del rigo RU12 (credito residuo) del modello Redditi 2023.
Focalizzando l’attenzione sul meccanismo di recapture, si ricorda che il comma 1060 dell’articolo 2 L. 178/2020stabilisce che se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In buona sostanza, la norma individua un periodo di sorveglianza che parte dal momento di entrata in funzione (per i beni ordinari) o di avvenuta interconnessione del bene (per quelli Industria 4.0) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.
Laddove in tale intervallo temporale vi sia la cessione a titolo oneroso del bene, ovvero la destinazione a strutture produttive all’estero del bene stesso, opera il meccanismo di recapture del credito d’imposta con conseguente rettifica (in negativo) del credito spettante.
Se il credito oggetto di recupero non è ancora stato utilizzato, l’importo dello stesso deve essere portato in diminuzione dal credito residuo nel rigo RU12 del modello Redditi 2023, mentre nel caso in cui lo stesso sia già stato utilizzato, l’importo deve essere riversato (senza sanzioni e interessi) entro il prossimo 30 giugno 2023 (data di scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2022).
È bene osservare che il citato comma 1060 della L. 178/2020 (richiamando l’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017) fa salva la possibilità di evitare il recapture del credito d’imposta se entro la fine del periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione del bene l’impresa acquisti un altro bene sostitutivo con le stesse caratteristiche Industria 4.0.
In tal caso, all’impresa spetta il diritto di continuare ad utilizzare il credito maturato con l’acquisto originario (salvo che l’importo del nuovo investimento sia inferiore).
Infine, è bene sottolineare che le istruzioni al modello Redditi 2023 precisano che il rigo RU141 non deve essere compilato nel caso in cui la rettifica del credito d’imposta sia avvenuta con la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2022 (per il periodo d’imposta 2021).
18 Maggio 2023 a 10:25
buona informazione