31 Marzo 2018

Rettifiche in materia di transfer pricing non rilevanti ai fini Iva

di Marco Peirolo
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2240 del 30 gennaio 2018, ha esaminato i riflessi ai fini Iva delle rettifiche in materia ditransfer pricing, raggiungendo una conclusione comunitariamente orientata.

In linea, infatti, con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia, è stato escluso che la disciplina in tema di prezzi di trasferimento sia applicabile, de plano, ai fini della determinazione della base imponibile Iva, in quanto il transfer pricing si basa sul concetto di “valore normale”, che nel sistema applicativo dell’Iva è ammesso nei soli casi tassativamente previsti dall’articolo 80 della Direttiva n. 2006/112/CE.

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