Rettifiche da Transfer price: la procedura per ottenere il rimborso
di Marco BargagliCome noto, l’articolo 110, comma 7, Tuir prevede che: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma”.
In merito, l’articolo 59 D.L. 50/2017 convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha inserito l’articolo 31-quater D.P.R. 600/1973, che oggi consente di operare rettifiche anche in diminuzione del reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese associate con attività internazionale.
Nello specifico la novella normativa riguarda tutti i contribuenti interessati da rettifiche in aumento del reddito definitive in applicazione del principio di libera concorrenza, effettuate all’estero da Stati con i quali sono in vigore delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi, che consentano un adeguato scambio di informazioni.
Sarà così possibile accedere ad una particolare procedura finalizzata ad ottenere, da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’emissione di un atto idoneo a riconoscere in Italia la rettifica in diminuzione del reddito operata in applicazione della normativa prevista in materia di transfer price.
Le modalità di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito sono illustrate nello schema di provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate attualmente in consultazione, con possibilità di formulare osservazioni entro il 21 marzo 2018.
Anzitutto, per accedere alla particolare procedura, le imprese ad ampio respiro internazionale dovranno avanzare una specifica istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate.
L’istanza sopra descritta potrà essere alternativamente:
- redatta in carta libera ed inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- redatta in carta libera e consegnata direttamente all’Ufficio territorialmente competente, che rilascerà una ricevuta di presentazione;
- inviata per posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: acc.accordi@pec.agenziaentrate.it.
La domanda finalizzata al riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito dovrà riportare, a pena di inammissibilità, una serie di dati e notizie riguardanti, in particolare:
- la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata e, eventualmente, l’indicazione del domiciliatario nazionale referente per la procedura, se diverso dall’impresa, presso il quale si richiede di inoltrare eventuali comunicazioni;
- l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, qualora l’istanza sia presentata da un’impresa non residente e, eventualmente, i dati identificativi del domiciliatario nazionale incaricato di seguire la procedura;
- l’oggetto, ossia la formale richiesta di eliminazione della doppia imposizione derivante dalla rettifica in aumento operata dall’autorità fiscale dello Stato estero, con il quale è in vigore una convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni sui redditi.
Inoltre, il contribuente dovrà allegare tutta una serie di documenti ed altre informazioni necessarie a provare il possesso dei requisiti per l’accesso alla procedura in rassegna (es. copia degli atti impositivi dai quali scaturisce la rettifica in aumento emessi dall’autorità fiscale estera; gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza; la certificazione rilasciata da parte dell’autorità fiscale estera dalla quale risulti la definitività della rettifica in aumento del reddito).
Successivamente, ultimata l’attività istruttoria finalizzata a verificare i requisiti di accesso alla peculiare procedura, nonché la completezza del set documentale previsto, l’impresa sarà invitata a comparire presso l’Agenzia delle entrate per mezzo del legale rappresentante, ossia tramite di un procuratore, al fine di emanare l’atto di accoglimento dell’istanza o, eventualmente, formalizzare il rigetto della stessa.
Sotto il profilo procedurale, la bozza di decreto direttoriale specifica che:
- l’istanza è dichiarata ammissibile entro 30 giorni: tuttavia, qualora l’ufficio non sia in grado di valutare compiutamente i requisiti di accesso alla procedura prevista dall’articolo 31-quater D.P.R. 600/1973, potranno essere concessi al contribuente ulteriori 30 giorni allo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie;
- l’attività esperita in contraddittorio con il contribuente sarà formalizzata mediante la redazione di un processo verbale, copia del quale sarà rilasciata al soggetto istante;
- il procedimento si dovrebbe concludere entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, perfezionandosi con l’emissione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia che dispone il rimborso dell’imposta calcolata sull’imponibile corrispondente alla rettifica effettuata a titolo definitivo nell’altro Stato, dandone comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate che dovrà espletare le necessarie formalità per erogare il rimborso.