Reverse charge allargato per combattere le frodi Iva
di Marco PeiroloIl 2 ottobre 2018, il Consiglio europeo ha approvato la proposta di Direttiva che consentirà agli Stati membri maggiormente colpiti dalle frodi carosello di applicare, fino al 30 giugno 2022, il meccanismo del reverse charge per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di valore unitario superiore a 17.500 euro.
L’autorizzazione sarà concessa agli Stati membri interessati solo in presenza di determinate condizioni, tra cui un’incidenza delle frodi carosello pari ad almeno il 25% del divario tra l’Iva attesa e l’Iva incassata (cd. “VAT gap”).
La misura ha carattere temporaneo, in quanto è ipotizzabile che entro il 30 giugno 2022 sia raggiunto l’accordo sul regime Iva definitivo degli scambi intraunionali, che secondo la proposta di Direttiva COM(2017) 569 final continuerebbero ad essere tassati nello Stato membro di destinazione, ma con modalità differenti da quelle attuali e tali da contrastare più efficacemente le frodi commesse nell’attuale regime transitorio.
Le condizioni di applicazione del reverse charge generalizzato (GRCM – Generalised Reverse Charge Mechanism) sono in parte diverse da quelle originariamente previste nella proposta di Direttiva COM(2016) 811 final, ma identiche sono le finalità, specificate nei “considerando” da 1 a 6:
“Nel suo piano d’azione sull’Iva la Commissione ha annunciato l’intenzione di presentare una proposta per un sistema definitivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese tra gli Stati membri sulla base della tassazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi transfrontaliere.
Considerato l’attuale livello di frodi dell’Iva e il fatto che non tutti gli Stati membri ne risentono in uguale misura e dato che occorreranno diversi anni prima che il sistema definitivo dell’Iva sia applicato, possono rivelarsi necessarie alcune misure urgenti e specifiche.
In tale contesto alcuni Stati membri hanno chiesto di essere autorizzati ad applicare un meccanismo generalizzato di inversione contabile con una determinata soglia per fattura, che derogherebbe a uno dei principi generali dell’attuale sistema dell’Iva, riguardante il sistema dei pagamenti frazionati, al fine di porre rimedio alla frode carosello endemica (…). Designando l’acquirente dei beni o il destinatario dei servizi quale debitore dell’Iva, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questa forma di frode fiscale.
Al fine di limitare il rischio di spostamento della frode da uno Stato membro all’altro, tutti gli Stati membri che soddisfano determinati criteri per quanto riguarda il loro livello di frodi, in particolare in relazione alla frode carosello, e che sono in grado di dimostrare che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare tale frode, dovrebbero essere autorizzati a ricorrere a un meccanismo generalizzato di inversione contabile.
Inoltre anche gli Stati membri confinanti esposti a un grave rischio di spostamento della frode nel loro territorio, derivante dal fatto che tale meccanismo è autorizzato in un altro Stato membro, dovrebbero avere la facoltà di ricorrere a un meccanismo generalizzato di inversione contabile qualora altre misure di controllo siano insufficienti per combattere tale rischio di frode.
Gli Stati membri che decidono di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbero applicarlo a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia per fattura. Il meccanismo generalizzato di inversione contabile non dovrebbe essere limitato a un settore specifico”.
Nella Direttiva 2006/112/CE, la nuova misura sarà inserita nell’articolo 199 c, in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE della Direttiva approvata dal Consiglio europeo il 2 ottobre 2018.
Tenuto conto che il novellato sistema di reverse charge non ha carattere settoriale, esso non interferisce con il contenuto della proposta di Direttiva COM(2018) 298 final, che si prefigge lo scopo di prorogare al 30 giugno 2022, cioè fino all’entrata in vigore del regime Iva definitivo degli scambi intraunionali, l’applicazione degli articoli 199-bis e 199-ter Direttiva 2006/112/CE, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2018.
Il legislatore unionale, al fine di contrastare più rapidamente le frodi, ha previsto la possibilità, per gli Stati membri, di avvalersi del meccanismo dell’inversione contabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi elencate nell’articolo 199-bis, par. 1, Direttiva 2006/112/CE con un vincolo temporale di due anni. Tale requisito verrebbe eliminato nella nuova formulazione della norma, in quanto si è rivelato di ostacolo agli Stati membri che desideravano introdurre il reverse charge nel corso del 2017 per contrastare nuovi casi di frodi in materia di Iva che hanno colpito le operazioni incluse nell’elenco dell’articolo 199-bis. Gli Stati membri interessati, alla fine, hanno dovuto presentare una richiesta di deroga in base all’articolo 395 Direttiva n. 2006/112/CE, con la conseguenza di ritardare la reazione alla frode in essere.
Nel caso, infatti, in cui uno Stato membro desideri applicare il meccanismo dell’inversione contabile a cessioni e prestazioni diverse da quelle di cui all’articolo 199-bis Direttiva n. 2006/112/CE, può essere concessa una deroga sulla base dell’articolo 395 della medesima Direttiva al fine di semplificare la procedura di riscossione dell’imposta o di prevenire talune forme di evasione ed elusione fiscali. Tuttavia, l’adozione della deroga basata richiede una proposta della Commissione e l’adozione all’unanimità da parte del Consiglio, ossia una procedura che dura fino a un massimo di otto mesi.
Qualora uno Stato membro si trovi improvvisamente sottoposto ad una frode massiccia, la durata della procedura per ottenere una deroga basata sull’articolo 395 Direttiva n. 2006/112/CE può tradursi in perdite di gettito importanti. Sicché, il QRM (Quick Reaction Mechanism), previsto dall’articolo 199-ter Direttiva n. 2006/112/CE, contiene una procedura più agile che consente agli Stati membri, a determinate condizioni rigorose, di introdurre il reverse charge per specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, offrendo in tal modo una risposta più adeguata ed efficace ai fenomeni di frode improvvisi e massicci.
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