1 Febbraio 2020

Reverse charge e acquisti da soggetto non stabilito con partita Iva IT

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la risposta n. 11 del 24.01.2020 l’Agenzia delle entrate torna a trattare il tema dell’applicazione del reverse charge, in occasione di acquisti da soggetto estero identificato (o con rappresentanza fiscale) in Italia.

L’argomento è sempre di attualità visto che basta effettuare un acquisto online da un sito di e-commerce (commercio elettronico indiretto) per ricevere fatture emesse da soggetti esteri, identificati in Italia, che applicano impropriamente l’imposta, nonostante la controparte sia un soggetto passivo Iva italiano. Ma andiamo con ordine.

Nell’interpello in argomento una società polacca, senza stabile organizzazione in Italia, ha richiesto l’identificazione diretta ai fini Iva come soggetto non residente, tramite comunicazione al Centro operativo di Pescara, Ufficio gestione e controlli dei contribuenti non residenti. A seguito dell’attribuzione della partita Iva “leggera”, la società istante richiede all’Agenzia delle entrate la corretta modalità di fatturazione delle operazioni poste in essere su suolo nazionale; nello specifico, trattasi di attività di servizi nell’ambito del recupero di materiali “end of waste” ed attività ad essa connesse, effettuate nei confronti di una clientela composta da imprese.

Le Entrate rispondono alla società istante ricordando che la territorialità Iva dei servizi di intermediazione, diversi da quelli di agenzia immobiliare, è soggetta a regole distinte a seconda che i servizi in commento siano resi a soggetti passivi d’imposta (B2B) oppure a privati consumatori (B2C).

Con riferimento alla prima fattispecie (operazioni in ambito B2B) la territorialità dell’imposta dipende dal luogo in cui è stabilito il committente; pertanto, se la prestazione viene resa a soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato, l’operazione si considera ivi effettuata, ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, (…), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.

Ne deriva che l’imposta deve essere assolta dal cessionario/committente nazionale (soggetto passivo Iva) mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), anziché dal prestatore o dal cedente non stabilito; in altri termini, la posizione Iva italiana del soggetto estero non deve intervenire nella fatturazione delle cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, quando il contraente è un soggetto passivo italiano regolarmente iscritto nella banca dati Vies.

Nonostante il cedente o prestatore non residente sia identificato ai fini Iva in Italia, mediante l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, mantiene la qualifica di non residente (sul punto, si vedano anche le circolari 14/E/2010, 36/E/2010, quesito n. 31, nonché la risoluzione 21/E/2015).

Si ricorda che in tali circostanze il sistema dell’inversione contabile è applicato attraverso due modalità alternative, distinte a seconda che il fornitore estero sia un soggetto passivo Iva stabilito fuori dall’Unione Europea o all’interno dell’Ue.

Nel primo caso – ipotesi fornitore extracomunitario – il committente/cessionario italiano deve emettere un’autofattura, esclusa dall’obbligo di fatturazione elettronica (in formato cartaceo), riepilogandola nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (scadenza modificata con la conversione in legge del D.L. 124/2019).

Nel secondo caso invece – fornitore stabilito in altro Stato dell’Ue – il committente/cessionario italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47, D.L. 331/1993, ossia integrando la fattura ricevuta con l’imposta italiana. Essendo la controparte estera un soggetto non stabilito in Italia, l’operazione è esclusa dalla fatturazione elettronica (integrazione materiale della fattura cartacea del fornitore/prestatore comunitario) e dovrà essere comunicata nell’esterometro e nel modello INTRA-2 di riferimento (salvo che quest’ultimo adempimento sia già stato assolto dalla partita Iva IT del soggetto estero e al superamento delle soglie di rilevanza introdotte dal 2018).

Nella fattispecie in esame, l’istante è un soggetto passivo Iva stabilito in Polonia e, pertanto, l’imposta relativa alle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate a favore dei clienti italiani (soggetti passivi Iva stabiliti in Italia) sarà assolta da questi ultimi, che dovranno integrare la fattura emessa (senza Iva, direttamente dalla partita Iva polacca) e annotarla nei registri acquisti e vendite.

Adempimenti e novità IVA 2020