11 Febbraio 2014

Reverse charge e ravvedimento operoso

di Ennio VialVita Pozzi
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A partire dal 20 febbraio 2010 i rappresentanti fiscali italiani e le identificazioni dirette di soggetti esteri non sono più legittimati ad emettere fatture con Iva in relazione alle cessioni interne italiane a meno che il cliente, essendo un consumatore finale, non sia in grado di implementare l’inversione contabile. Questo principio vale per i servizi in deroga (ossia quelli che non rientrano nell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972) e per le cessioni di beni.

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