Reverse charge sull’installazione e manutenzione degli estintori
di Viviana GrippoLe attività di installazione e riparazione degli impianti antincendio sono state interessate da un ampio dibattito in tema di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile relativamente agli estintori. Per risolvere in via definitiva la questione è opportuno, innanzi tutto, individuare il campo applicativo della norma.
L’attività di installazione degli impianti antincendio rientra nel codice Ateco 43.22.03 denominato “Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)”. Tale codice appartiene alla più ampia categoria Ateco F Costruzioni, e ad esso si rende applicabile il meccanismo del reverse charge previsto dalla lettera a-ter) dell’articolo 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 secondo cui nel caso di: “… prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” “al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25”.
Già nel 2008 l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 245/E del 16 giugno 2008, era intervenuta chiarendo, in risposta ad un quesito riguardante l’applicabilità dell’inversione contabile nei contratti di subappalto in edilizia (ex articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972), che la manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere dovesse essere assoggettata ad inversione contabile solo nell’ipotesi in cui i materiali mobili oggetto di manutenzione facessero parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione nello specifico effettuata si inserisse nel quadro della manutenzione dell’intero impianto.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema con la circolare n. 37 del 22 dicembre 2015 affermando, in risposta ad un quesito che riguardava l’applicabilità del reverse alla manutenzione e riparazione delle porte tagliafuoco e alle prestazioni di manutenzione aventi per oggetto gli estintori e gli idranti, che le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio riconducibili al codice ATECO 43.22.03 rientrano nell’ambito applicativo della lettera a-ter) dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. 633/1972 e sono, quindi, soggette al meccanismo dell’inversione contabile, se effettuate verso soggetti passivi IVA e se relative ad edifici.
L’Agenzia ha inoltre richiamato la già citata risoluzione n. 245 precisando che gli estintori fanno parte di un impianto complesso solo ove gli stessi siano parte integrante di un impianto di protezione attiva rispondente alle prescrizioni e ai dettami di cui al D.M. 20 dicembre 2012, recante “regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controllo di prevenzione incendi”.
In particolare, sono impianti di protezione attiva rispondenti alle prescrizioni e ai dettami di cui al D.M. 20 dicembre 2012:·
- gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio,
- gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale,·
- gli impianti di controllo del fumo e del calore, installati seguendo un progetto redatto da un tecnico abilitato, in osservanza delle vigenti normative e delle regolamentazioni tecniche applicabili.
Pertanto, le attività di installazione e di manutenzione di estintori rientrano nel campo di applicazione del reverse charge, a condizione che gli stessi facciano parte di un impianto, avente le caratteristiche di cui al sopra citato D.M., installato in un edificio e che l’attività sia resa nell’ambito della manutenzione dell’intero impianto.
Gli estintori che non fanno parte di un impianto complesso, come sopra definito, non possono, invece, essere considerati impianti di spegnimento antincendio, bensì apparecchi mobili. In tal caso, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le prestazioni di servizi concernenti l’installazione di estintori, nonché per la manutenzione e la riparazione degli stessi; tali operazioni sconteranno l’applicazione del meccanismo IVA con regime ordinario.
Veniamo alle rilevazioni contabili del prestatore.All’atto della emissione della fattura il prestatore registrerà la seguente scrittura:
Crediti vs cliente X (sp) a Ricavi per prestazione di servizi (ce)
Il committente a sua volta al ricevimento della fattura rileverà la seguente scrittura:
Diversi a Diversi
Ricavi per prestazione di servizi (ce)
Erario c/iva (sp)
a Debiti vs fornitori (sp)
a Erario c/iva (ce)
17 Ottobre 2016 a 11:28
Gentilissima dottoressa Grippo,
spesso le società che producono il sw (per esempio quello per i commercialisti) addebitano all’utilizzatore un importo per acquistare il software con tutte le sue componenti (Pacchetto contabilità, gestione cespiti ammortizzabili, gestione bilanci, redazione dichiarazioni fiscali annuali o periodiche) e poi chiedono un fi annuale per l’aggiornamento del programma stesso.
normalmente lo definiscono come “canone aggiornamento annuale sw x,y,z, etc. etc”, dove x, y, z etc, etc sono i diversi pacchetti applicativi acquistati.
volevo confrontarmi con Lei:
da un lato si potrebbe pensare che questi costi possano andare nel gruppo di conto economico:
“Godimento beni di terzi” (questo è il mio pensiero al riguardo),
Altri invece suggeriscono di inserirli nie “Costi per l’acquisto dei servizi”.
Lei cosa ne pensa?
Grazie.