26 Agosto 2015

Reverse charge intracomunitario e diritto di detrazione

di Luigi Ferrajoli
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La Corte di Cassazione, con sentenza n.14767/15, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale l’applicazione del meccanismo d’inversione contabile, nell’ipotesi di acquisti intracomunitari, comporta che la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione, pur non impedendo l’insorgenza del diritto di detrazione, qualora sussistano i requisiti sostanziali in capo al cessionario, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso allorché il contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta di richiedere la detrazione dell’IVA a monte entro il termine previsto dalla legge.

Viepiù, la Suprema Corte ha ritenuto che l’attuale modalità di determinazione delle sanzioni relative a violazione dichiarative – contabili formali (ma non meramente tali) prevista dagli artt.5, co.4 e 6, co.1 del D.Lgs. n.471/97 (che prevedono una forbice che va dal cento al duecento per cento della differenza rispetto all’imposta dovuta e dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio), stante l’entità della percentuale fissata per la maggiorazione prevista dalla normativa nazionale e dell’impossibilità di adeguarla alle circostanze specifiche di ogni fattispecie, ecceda quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’Iva ai fini antievasivi.

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