12 Gennaio 2015

Reverse charge Iva ampliato a nuove operazioni

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La
legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha apportato
significative novità in materia di applicazione del
reverse charge Iva, prevedendo nuove ipotesi nell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, di emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza addebito d’imposta ed obbligo di inversione contabile da parte del cessionario o committente, con conseguente mancato esborso finanziario dell’Iva e neutralità dell’imposta garantita dalla doppia registrazione del documento. Come si vedrà in seguito,
per alcune delle novità inserite non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Ue, con conseguente immediata applicazione già a partir dalle
operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo le regole previste nell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, mentre per altre l’effettiva efficacia è subordinata al via libera in sede comunitaria.
Ma andiamo con ordine. La
prima novità è prevista dalla nuova lettera a-
ter) del comma 6 dell’art. 17, con cui si prevede l’applicazione del
reverse charge alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. Relativamente all’ambito oggettivo della disposizione riportata, è bene osservare che il denominatore comune delle prestazioni indicate riguarda il riferimento agli edifici, con la conseguenza che
devono escludersi tutte quelle prestazioni afferenti beni mobili, come ad esempio il completamento di un impianto o la pulizia dello stesso. Di non immediata comprensione è il riferimento alle
prestazioni di completamento relative ad edifici, poiché si tratta di un termine ampio che può comprendere al proprio interno anche interventi di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda i
soggetti interessati, a differenza di quanto previsto per le prestazioni di servizi di subappalto nel settore edile, per le quali si richiede di rientrare sia pure oggettivamente nel settore edile, nella nuova lettera a-
ter)
non vi è alcun requisito soggettivo da verificare in relazione al soggetto passivo che pone in essere l’operazione. Pertanto, indipendentemente dal codice attività attribuito al soggetto, occorre aver riguardo esclusivamente all’oggetto della prestazione posta in essere,
a nulla rilevando nemmeno il settore in cui opera il committente della prestazione stessa. Sono in ogni caso
escluse le operazioni rientranti nell’ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi. La novità in questione è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e non necessita di alcuna autorizzazione comunitaria.
Ulteriori ampliamenti riguardano anche il
settore dell’energia, anche se con portata temporale limitata (fino al 2018 compreso), anche se con efficacia già dal 1° gennaio 2015. Sono state inserite le nuove lettere d-
bis), d-
ter) e d-
quater) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo l’applicazione del reverse charge ai
trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (in conformità alla Direttiva 2003/87/CE), ai trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla predetta direttiva, nonché alle
cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi rivenditori (come definiti dall’art.7-
bis, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972). Al fine di mitigare la penalizzazione finanziaria derivante dall’applicazione del reverse charge ai soggetti che pongono in essere le cennate operazioni, è stato modificato l’art. 30, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 per consentire il diritto al rimborso del credito che ne deriva.
Infine, sempre dal 2015, il reverse charge si rende applicabile alle
cessioni di bancali di legno (cd. “pallet”) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, mentre
si dovrà attendere il via libera comunitario per l’estensione dell’inversione contabile alle
forniture di beni nei confronti delle imprese della grande distribuzione, prevista nella nuova lett. d-
quinquies) del comma 6 dell’art. 17.
 
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