5 Marzo 2015

Reverse charge Iva e qualificazione del contratto

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La recente introduzione della nuova fattispecie di reverse charge Iva nelle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n.633/1972, efficace dal 1° gennaio 2015 (Legge n. 190/2014) ha riportato alla ribalta l’importante distinzione tra cessione con posa in opera, rientrante tra le cessioni di beni, e le prestazioni d’opera o d’appalto, qualificate come prestazioni di servizi. Solo queste ultime, infatti, possono rientrare nell’ambito applicativo dell’inversione contabile in presenza degli altri requisiti previsi dalle legge.

In occasione dell’introduzione del reverse charge nelle prestazioni di subappalto nel settore edile (art. 17. comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972), la Circolare n. 37/E/2006 ha richiesto che la prestazione sia riconducibile nell’ambito di un contratto d’appalto o di prestazione d’opera, mentre sono esclusi (con conseguente applicazione dell’Iva nei modi ordinari) i rapporti riconducibili alla cessione di beni con posa in opera, in quanto il servizio della posa in opera assume funzioni accessorie rispetto alla cessione del bene, che costituisce l’oggetto del contratto.

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