Il reverse charge nei rapporti tra consorzi e consorziati
di Viviana GrippoLa legge di Stabilità 2016 ha esteso ai rapporti tra consorzi e consorziati l’obbligo di applicazione del meccanismo del reverse charge qualora i consorzi siano aggiudicatari di commesse promosse da enti pubblici verso i quali dovranno emettere fatture in split payment.
La ratio della norma attiene alla necessità di salvaguardare l’aspetto finanziario del consorzio che, per effetto dell’applicazione dello split in uscita e dell’Iva ordinaria in entrata, verrebbe a trovarsi costantemente a credito di imposta.
La normativa, in vigore dal 1° gennaio 2016, non è però ad oggi operativa mancando l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea ad operare la deroga di cui all’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE, nel quale si afferma che “il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente Direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali”.
La stessa Agenzia delle Entrate con circolare 20/E/2016 cita la necessaria preventiva autorizzazione europea per l’applicazione della normativa.
In attesa della conferma a livello comunitario, si riepilogano i requisiti e le condizioni richieste per l’utilizzazione dell’inversione contabile.
I primi attengono alla natura del rapporto che deve essere rappresentato esclusivamente da prestazioni di servizi e non cessione di beni; il consorzio, come detto, deve risultare aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico e la prestazione effettuata dal consorzio deve essere soggetta allo split payment.
Tra le condizioni è essenziale ricordare che il reverse si applicherà esclusivamente alle prestazioni eseguite tra consorzio di appartenenza e consorziati e mai nei confronti di soggetti terzi.
In merito occorre precisare che i consorzi cui si rende applicabile la normativa sono quelli indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, ovvero:
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile.
Restano quindi esclusi:
- i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006;
- le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009.
Operativamente il consorziato dovrà emettere fattura nei confronti del consorzio senza Iva ma con l’annotazione dell’inversione contabile; il consorzio dovrà integrare la fattura con aliquota e imposta e provvedere a registrarla sia nel registro vendite che acquisti ex articolo 17 D.P.R. 633/1972.
Contabilmente, all’atto dell’emissione della fattura, il prestatore registrerà la seguente scrittura:
Crediti vs clienti a Prestazione di servizi
Il consorzio invece al ricevimento della fattura registrerà:
Diversi a Diversi
Servi di ……
Iva c/acquisti
a Debiti vs Fornitori
a Iva c/vendite