Reverse: per gli impianti è irrilevante l’ancoraggio all’edificio
di Comitato di redazioneUna delle questioni che hanno maggiormente tormentato gli operatori IVA durante l’anno 2015 è certamente quella della inversione contabile da articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/1972.
Basterà accennare alla definizione di edificio, alla vicenda delle manutenzioni, alla classificazione ATECO per avere subito un brivido che corre lungo la schiena.
Dopo l’emanazione della circolare 14/E/2015 molte problematiche si erano sopite, ma altre erano rimaste del tutto insolute, nonostante le sollecitazioni proposte dalla dottrina e dalle associazioni di categoria (si pensi ai dubbi interpretativi sollevati da Confindustria nel mese di giugno 2015). E’ risultato allora chiaro che l’Agenzia ha adottato un comportamento di “attesa” nel senso che ritiene di avere fornito chiarimenti sufficienti ed attende eventuali istanze di interpello proposte dai contribuenti.
Tra le questioni “spinose” rimaste sul piatto vi era certamente quella dei soggetti che realizzano impianti che, pur risultando ancorati agli edifici (e, talvolta, pur essendo di fatto incorporati ai medesimi), sono di fatto rivolti al funzionamento non del fabbricato stesso, bensì di altri elementi solitamente collegati e connessi con la particolare attività svolta.
Sorgeva legittimamente il dubbio, pertanto, se tali casistiche dovessero essere gestite:
- con l’inversione contabile, dando prevalenza al fatto che l’impianto venisse inglobato nell’edificio;
- con l’applicazione dell’IVA, riscontrando che la finalizzazione dell’impianto stesso non fosse rivolta ad accrescere la funzionalità dell’edificio in sé, bensì strettamente funzionale allo svolgimento di una particolare attività, ovviamente non l’unica che potesse essere esercitata all’interno di quel fabbricato.
La vicenda può dirsi ora risolta grazie ad un interpello presentato alla DRE Emilia Romagna da parte di una società avente ad oggetto la progettazione, la produzione ed il commercio di macchinari, apparecchiature e impianti di qualsivoglia natura, in particolare, di apparecchiature ed impianti per la refrigerazione industriale, con applicazioni nell’industria agroalimentare, in quella chimica, petrolifera e del gas metano (attività riconduci bile nella sezione C della classificazione Ateco 2007, codice 28.25.00 “Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione”).
In particolare, nell’ambito agroalimentare, si realizzano impianti di refrigerazione per magazzini frigoriferi finalizzati alla conservazione (e successiva distribuzione) ovvero alla lavorazione di prodotti agricoli alimentari. Le principali tipologie di interventi consistono nella:
- realizzazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale;
- manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione;
- adeguamento degli impianti (c.d. attività di retrofit).
All’atto pratico, gli impianti ed i sistemi per la refrigerazione sono destinati ad essere integrati ed installati in fabbricati industriali, quali – ad esempio – magazzini logistici di stoccaggio già esistenti o in costruzione, di proprietà o comunque nella disponibilità dei committenti; gli impianti ed i sistemi in parola, una volta installati, costituiscono parte integrante degli edifici e formano un tutt’uno con essi.
Da qui, ovviamente, nasceva il solito dubbio esposto in apertura: IVA o reverse?
Dubbio che, nel caso specifico, insorgeva proprio dall’ultima circostanza evidenziata, vale a dire dal fatto che l’impianto venga ad essere integrato con l’edificio.
Si ritorna dunque al principio: prevale la circostanza dell’ancoraggio, oppure la destinazione dell’impianto?
L’Agenzia delle entrate ha fornito una soluzione che appare equilibrata, in merito alla quale ci si era già espressi anche sulle pagine di EC News.
Infatti, si afferma che, con riferimento all’attività di installazione degli impianti di refrigerazione negli edifici, la soluzione proposta sia condivisibile nella misura in cui siano eseguite attività di installazione riconducibili al codice Ateco 33.20.09 “Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali” e, quindi, ad un codice non ricompreso dalla Circolare n. 14E/2015 tra quelli cui si applica l’articolo 17, sesto comma, a-ter (codici Ateco 2007 43.21, 43.22 e 43.29).
È da ritenere, infatti, che solo le attività di “installazione impianti” dei codici da 43.21.01 a 43.29.09, si riferiscano ad impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono al suo servizio.
Nel caso di specie, invece, parrebbe che l’installazione di impianti sia strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività industriale esercitata dal committente dell’impianto e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato, sebbene una volta installati gli impianti costituiscano un tutt’uno con l’edificio medesimo.
Analogamente a quanto sopra, anche per l’attività di manutenzione e riparazione dei suddetti impianti non trova applicazione l’articolo 17, sesto comma, a-ter), così come ne resta esclusa l’attività di retrofit.
Le indicazioni rilasciate dall’Agenzia, pertanto, nonostante non siano state trasfuse in un risoluzione, ci paiono condivisibili per il semplice fatto che riconducono il ragionamento non al mero legame con l’edificio, bensì più correttamente alla funzione svolta dall’impianto, cosicché l’eventuale ancoraggio al fabbricato rimane arginato a circostanza secondaria che non incide sul trattamento IVA dell’operazione, che dovrà essere assoggetta al tributo e sfugge all’inversione contabile.
Con tal indirizzo, pertanto, crediamo si possano sbloccare numerose situazioni “incagliate” a seguito del contrapporsi di due differenti visioni sul corretto trattamento IVA dell’operazione.