Revoca parziale del bonus investimenti
di Alessandro BonuzziIl bonus investimenti può essere oggetto di revoca parziale quando il bene strumentale ceduto durante il periodo di monitoraggio rappresenta solo una parte dell’investimento agevolato.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 29/E di ieri.
Si ricorda che rilevanti chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (ex articolo 18 D.L. 91/2014) sono stati forniti, da parte del Fisco, con la circolare 5/E/2015.
Nell’occasione fu precisato che il beneficio, diretto a tutte le imprese, poteva essere fruito al rispetto delle seguenti condizioni:
- l’investimento doveva avere ad oggetto beni classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella Ateco 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa nonché dal codice “attività” dell’impresa cedente;
- i beni oggetto di investimento dovevano essere strumentalirispetto all’attività esercitata dall’impresa che intendeva beneficiare dell’agevolazione;
- il bonus spettava esclusivamente se i beni acquisiti erano nuovinel senso che non dovevano essere mai stati utilizzati in alcun modo nella produzione;
- i beni per i quali si intendeva usufruire del credito dovevano essere destinati ad aziende ubicate in Italia;
- rientravano nell’agevolazione solo i progetti di investimento di ammontare pari o superiore a 10.000 euro;
- il beneficio competeva a condizione che l’investimento fosse realizzato a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.
La misura del bonus è pari al 15% dell’importo dell’investimento decurtato dell’ammontare della media degli investimenti in beni strumentali omogenei realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con possibilità di non considerare nel calcolo della media l’anno in cui l’impresa ha effettuato l’investimento più elevato (cd. investimento incrementale).
L’utilizzo del credito d’imposta deve avvenire in 3 quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione a scomputo dei versamenti dovuti mediante il modello F24, ma solo a partire (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare):
- dal 1 gennaio 2016, per le imprese che hanno effettuato l’investimento dal 25 giugno al 31 dicembre 2014;
- dal 1 gennaio 2017, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 30 giugno 2015.
La revoca del beneficio è prevista nel periodo d’imposta in cui:
- l’impresa cede o destina fuori dalla sfera commerciale i beni oggetto dell’investimento agevolato prima che sia decorso il periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa;
- i beni oggetto dell’investimento agevolato sono traferiti in aziende (anche di proprietà del beneficiario) situate fuori dall’Italia entro il termine per l’accertamento (articolo 43 D.P.R. 600/1973).
Nel caso oggetto della risoluzione di ieri, la società istante, beneficiaria del bonus investimenti, intende alienare all’estero, entro il 2017, una parte del bene agevolato acquistato in leasing nel 2014; la cessione, quindi, sarebbe prevista in vigenza del periodo di revoca.
Il bene in questione è composto da due beni con autonoma funzionalità:
- un carrello elevatore, che rappresenta la quota dell’investimento da alienare;
- una attrezzatura magnetica, che l’impresa intende invece riscattare e montare su un altro carrello già in uso all’azienda presso un altro cantiere localizzato sempre in Italia.
L’istante interroga il Fisco sulla possibilità di vendere all’estero il carrello senza che ciò comporti la revoca del credito anche per la parte relativa all’attrezzatura magnetica, fermo restando la sussistenza dell’”incrementalità” dell’investimento.
L’Agenzia risponde in senso positivo affermando che:
- atteso che la cessione avverrà durante il periodo di monitoraggio, essa costituisce causa di revoca del credito di imposta relativamente all’acquisizione del carrello elevatore;
- la quota di credito relativo all’attrezzatura magnetica non dovrà, invece, essere restituita.
La revoca parziale opera però a condizione che l’attrezzatura magnetica:
- sia effettivamente dotata di propria funzionalità rispetto al carrello ceduto;
- rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma (classificabilità nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, strumentalità rispetto all’attività d’impresa, novità, importo minimo di 10.000).