21 Ottobre 2024

Riaccertamento ordinario dei residui: un esempio di vigilanza sul controllo degli equilibri finanziari

di Manuela Sodini
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Il riaccertamento ordinario dei residui è l’operazione annuale propedeutica al rendiconto che vede coinvolti:

  • tutti i responsabili delle entrate all’interno dell’ente locale e;
  • l’organo di revisione che deve esprimersi con un parere.

Il comma 4, dell’articolo 3, D.Lgs. 118/2011, prevede che gli enti locali, annualmente, effettuano il riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati:

  • tra i residui attivi, le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate (crediti);
  • tra i residui passivi, le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate (debiti).

Le entrate e le spese accertate e impegnate, che non risultano esigibili nell’esercizio considerato, sono reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.

Tale operazione di riaccertamento si colloca temporalmente fra i mesi di gennaio e marzo, considerato che il rendiconto deve essere approvato entro il successivo 30.4 e si conclude con un provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione, così come stabilito dal principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

In sostanza, come sottolinea la Corte dei conti, si tratta di un’operazione che vede coinvolti tutti i responsabili delle entrate all’interno dell’ente locale, al fine di verificare le ragioni del mantenimento delle poste attive (e passive) del bilancio, attraverso atti di ricognizione e di aggiornamento (in particolare delle ragioni del credito), specie per i residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni o che superano il loro naturale tempo di prescrizione, per i quali è necessario, altresì, comprovare l’esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Del resto, è noto che le entrate individuano le risorse attraverso cui viene data copertura finanziaria alla spesa (che deve essere effettiva per garantire equilibri sostanziali e non formali); dunque, è necessario che tali entrate e, quindi, il loro mantenimento nel conto del bilanci, siano supportate da un adeguato grado di esigibilità, valutato in concreto, caso per caso, allo scopo di evitare che il risultato di amministrazione possa dipendere da entrate di incerta realizzazione, stante la rilevanza dei residui attivi nel concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione.

L’Organo di revisione esercita, prima di tutto, in base all’articolo 147-quinquies, Tuel, una vigilanza sul controllo degli equilibri finanziari; equilibri che, ai sensi dell’articolo 147, Tuel, riguardano:

  • la gestione di competenza;
  • la gestione dei residui e;
  • la gestione di cassa (quindi l’esigibilità).

E’ evidente che, è proprio nelle attività di controllo – che l’organo di revisione pone in essere, ai fini del rilascio del parere al riaccertamento ordinario dei residui – che si sostanzia buona parte di quell’attività di vigilanza sugli equilibri finanziari che compete a tale organo, dovendo esaminare attentamente le ragioni sottese al mantenimento dei residui, l’effettività delle poste contabili iscritte in bilancio, la sussistenza di congrua motivazione in ordine al mantenimento di crediti di dubbia o difficile esigibilità, in particolare per quelli con anzianità superiore ai cinque anni; valutazioni che, come sottolinea la Corte dei conti, sono necessarie ai fini della corretta determinazione del risultato di amministrazione, anche in considerazione dei possibili successivi utilizzi dell’eventuale avanzo di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni contenute del Tuel.

L’organo di revisione, non potendo verificare tutti i residui attivi esistenti, salvo che non si tratti di un ente locale particolarmente piccolo con pochi residui, dovrà ripiegare su tecniche di campionamento, già del resto previste dall’articolo 239, comma. 1, lett. c), Tuel.

È importante, dunque, che il campione venga costruito in modo da permettere al revisore di formarsi una conclusione sulla popolazione dalla quale il campione è estratto (ISA Italia 530); per tale ragione, un valido supporto operativo:

  • nella determinazione del campione, è rappresentato dal documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili pubblicato nel luglio del 2020;
  • nella costruzione del campione, sono le indicazioni della Corte dei conti, in particolare quelle della Deliberazione n. 144/2023/PAR della Corte dei conti delle Marche.