Riammissione alle rateazioni: domanda entro il prossimo 20 ottobre
di Cristoforo FlorioLo scorso 21 agosto 2016 è entrata in vigore la L. 160/2016, di conversione del D.L. 113/2016, recante – tra le altre – una serie di importanti novità per i soggetti decaduti da una precedente rateazione con l’agente della riscossione per il pagamento di debiti erariali e/o contributivi.
Va ricordato che, soprattutto per i soggetti esercenti attività d’impresa, la riammissione alla rateazione con Equitalia determina importanti benefici; si pensi, ad esempio, al rilascio del DURC con esito regolare oppure alla possibilità di non essere considerati “inadempienti” nei confronti della pubblica Amministrazione ai fini del “blocco” degli eventuali pagamenti dovuti da quest’ultima nei confronti del contribuente.
Vediamo pertanto chi e a quali condizioni può essere riammesso al beneficio del pagamento dilazionato, senza dover previamente saldare integralmente ed in un’unica soluzione il debito maturato in conseguenza del mancato saldo di una o più rate di pagamento del piano di rientro stipulato con l’Amministrazione finanziaria.
Il riferimento normativo è contenuto nell’articolo 13 bis, comma 1, del citato D.L. 113/2016; in base a tale disposizione “(…) il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione (…) prevista dall’articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l’importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate (…)”.
Al fine di rendere più agevole l’analisi della norma testé citata va innanzitutto evidenziato che le tipologie di rateazioni richiamate dalla disposizione in esame sono le seguenti:
- rateazione “ordinaria” concessa dall’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, fino ad un massimo di 72 rate mensili (articolo 19, comma 1);
- proroga di una rateazione “ordinaria” già concessa, a fronte di un comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente. Tale proroga può peraltro essere concessa una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi (articolo 19, comma 1-bis);
- rateazione “straordinaria”, concessa nell’ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, con incremento da 72 fino a 120 delle rate mensili (articolo 19, comma 1-quinquies).
Ciò detto, laddove il debitore rientri in una delle tre tipologie di rateazione sopra menzionate, occorrerà verificare l’esatta data di decadenza dal beneficio della dilazione: se questa si è verificata entro il 1° luglio 2016 il contribuente è riammissibile alla nuova rateazione.
Sul punto giova evidenziare quanto già sottolineato in un precedente intervento: il contribuente interessato alla riammissione alla rateazione dovrà verificare e individuare la data di decadenza dal piano e non quella di revoca da parte dell’ente riscossore.
Vale infatti la pena osservare che, sotto il profilo giuridico, i due concetti (decadenza e revoca) sono molto differenti. La decadenza dal piano di rateazione è infatti ex lege, scatta cioè automaticamente al verificarsi dei presupposti di legge a causa dell’inadempimento di un obbligo da parte del contribuente. La revoca, invece, è un vero e proprio atto amministrativo di secondo grado, con il quale la pubblica Amministrazione provvede al ritiro dell’atto di primo grado, dopo aver esperito una valutazione di opportunità relativa al mutamento degli elementi rispetto al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo di rateazione (di primo grado).
Quindi, laddove il contribuente aveva un piano di rateazione per il quale la decadenza era prevista con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, occorrerà semplicemente verificare se l’omesso pagamento dell’ottava rata sia avvenuto (o meno) entro il 1° luglio 2016; qualora ciò si verifichi, è intervenuta ex lege la decadenza e vi sono i presupposti per essere riammessi alla nuova rateazione, a nulla valendo che l’ente di riscossione abbia adottato un eventuale “soglia di tolleranza” nei confronti del contribuente prima di procedere alla revoca della dilazione.
Proseguendo nell’esame della norma, l’articolo 13 bis prevede che possono essere riammessi i soggetti che siano decaduti da un precedente piano di rateazione, indipendentemente dal fatto che tale dilazione sia stata concessa antecedentemente o successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015. Con tale provvedimento erano state apportate numerose novità in tema di armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari; tra le molte, si ricorda – ad esempio – che per i piani di dilazione concessi antecedentemente all’emanazione di tale decreto la decadenza era prevista con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive; per i piani stipulati, invece, successivamente la decadenza si verifica con il mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive.
Ciò detto, per poter usufruire della riammissione alla nuova dilazione, il contribuente dovrà presentare un’apposita richiesta presso gli uffici del concessionario della riscossione territorialmente competenti, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it; trattasi del modello denominato “RR1”.
La richiesta di riammissione alla dilazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il prossimo 20 ottobre 2016.
Il nuovo piano di dilazione potrà essere accordato per un massimo di 72 rate mensili, restando esclusa la possibilità di richiedere la c.d. “dilazione straordinaria” sino a 120 rate mensili. Tuttavia, laddove il contribuente decaduto fruiva già di una dilazione “straordinaria” a 120 rate, resta fermo il maggior numero di rate concesso. È opportuno evidenziare che, una volta ottenuto il nuovo piano di dilazione, esso non potrà essere prorogato, nemmeno in costanza di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del debitore.
In chiusura, si evidenziano tre ulteriori aspetti meritevoli di nota.
Il primo riguarda la disciplina della decadenza dal nuovo piano: una volta riammessi al beneficio della rateazione ai sensi della nuova normativa, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di due rate (e non di cinque), anche non consecutive.
Il secondo aspetto è invece relativo agli effetti della richiesta di riammissione alla rateazione: la norma rende infatti salva l’applicazione dell’articolo 19, comma 1 quater, del D.P.R. 602/1973, in base al quale una volta ricevuta la richiesta di riammissione alla rateazione l’agente della riscossione può iscrivere “ipoteca fiscale” o “fermo amministrativo” solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta o nell’ipotesi di decadenza.
Inoltre, a seguito della presentazione della richiesta di riammissione alla rateazione l’agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della domanda presentata dal contribuente; inoltre, in caso di accoglimento della richiesta, il pagamento della prima rata determinerà l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (ad esempio vendita all’asta), a condizione che non si siano già verificati degli effetti espropriativi “irreversibili” (ad esempio l’incanto concluso con esito positivo, con conseguente assegnazione del bene).
Terzo ed ultimo aspetto introdotto dal D.L. 113/2016 riguarda l’incremento da € 50.000,00 a € 60.000,00 del limite fino al quale la dilazione è concessa su istanza di parte, senza presentare alcun tipo di allegato documentale se non la semplice istanza. Solo al superamento del suddetto limite sarà necessario, al fine di ottenere la rateazione, dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica, producendo l’apposita documentazione patrimoniale/reddituale.
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