Riaperto l’accatastamento dei fabbricati rurali
di Luigi ScappiniL’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 16 gennaio 2017, ha riparto i giochi per l’accatastamento dei fabbricati rurali, tipologia immobiliare che pare non trovare pace, in quanto, la possibilità di regolarizzare la posizione in catasto, aveva avuto uno spazio temporale non indifferente, chiusosi lo scorso 30 novembre 2012.
L’Agenzia, infatti, ha reso noto che, poiché sussistono ancora fabbricati che non risultano regolarmente accatastati, i relativi proprietari, nei prossimi giorni riceveranno una comunicazione in cui verranno invitati a sanare tale irregolarità, potendo fruire del ravvedimento operoso e quindi limitando l’impatto sanzionatorio ordinariamente previsto.
Il comunicato informa come l’elenco dei fabbricati rurali da censire è consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.
Ma andiamo con ordine e ripercorriamo brevemente l’accatastamento dei fabbricati rurali, che trovano una loro definizione compiuta con l’articolo 9, comma 1, D.L. 557/1993, norma introdotta dal Legislatore con lo scopo di “realizzare, da subito, un inventario completo e uniforme dell’intero patrimonio edilizio nazionale”, obiettivo sicuramente ambizioso per quanto concerne un comparto, quale quello agricolo, di difficile controllo, in ragione anche dell’estensione e delle caratteristiche del territorio da censire.
In seguito, nel tempo si sono susseguiti vari interventi normativi che si sono stratificati, quali quelli contenuti D.P.R. 139/1998 che ha introdotto la distinzione fra fabbricati rurali abitativi e strumentali e la conseguente categoria catastale speciale D/10 riservata ai soli fabbricati strumentali, per funzioni produttive connesse alle attività agricole, o ancora l’articolo 2, comma 37, D.L. 262/2006 in materia di immobili abitativi.
In seguito, l’articolo 13, comma 14 bis, D.L. 201/2011 (il cd. Decreto salva Italia) ha dato la possibilità di presentare, da parte dei proprietari di immobili, le domande per richiedere la variazione di categoria catastale ai fini del riconoscimento della ruralità, mantenendo sia la propria categoria catastale, sia la connessa rendita. A tal fine è stato emanato il D.M. 14 settembre 2011 con cui sono state definite le modalità operative.
Successivamente è intervenuto il D.M. 26 luglio 2012 a seguito del quale è stato previsto che ai fabbricati rurali, abitativi e strumentali, viene attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie. Inoltre, per quanto riguarda i fabbricati strumentali, non accatastati in D/10, è prevista una specifica annotazione.
In ragione di quanto detto, si rileva come si è assistito a un cambio di indirizzo, evidenziato anche dall’allora Agenzia del Territorio con la circolare 2/T/2012, a commento delle previsioni ministeriali.
In particolare la circolare specifica come le domande vengono presentate con il fine, non dell’attribuzione delle categorie catastali A/6 e D/10, ma del riconoscimento della ruralità, che avviene per mezzo di una specifica annotazione nel catasto.
Nonostante questa finestra concessa dal Legislatore, in ragione del comunicato stampa del 16 gennaio 2017, pare che siano presenti ancora numerose situazioni irregolari, ed è per questo che l’Agenzia delle Entrate, ricorda come sia possibile procedere, alla regolarizzazione fruendo dell’istituto del ravvedimento operoso, con un consistente abbattimento delle sanzioni previste che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra 1.032 e 8.264 euro a un importo di 172 euro (pari ad 1/6 del minimo).
Da ultimo si ricorda come non tutti gli immobili devono essere censiti in Catasto, infatti, l’articolo 3, D.M. 28/1998 esclude dall’obbligo di dichiarazione al Catasto dei fabbricati le seguenti costruzioni censite al catasto dei terreni:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 ;
- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 e di volumetria inferiore a 150 m3;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
In merito a tale ultima categoria di immobili, si ricorda come l’Agenzia delle Entrate, con la nota direttoriale del 30 luglio 2013, protocollo n. 29440, ha avuto modo di precisare che l’aggiornamento degli atti catastali, e quindi l’accatastamento, è una facoltà e non un obbligo che, aggiungiamo noi, ha ripercussioni da un punto di vista strettamente fiscale e quindi è rimesso alla valutazione del proprietario e soprattutto alle analisi delle relative conseguenze in termini di carico fiscale.
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