11 Gennaio 2017

Riaprono i termini per aderire alla collaborazione volontaria

di Armando Fossi
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È noto che il D.L. 193/2016, tra i vari interventi, ha previsto la riapertura dei termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria (cd. “voluntary-bis”).

Al riguardo, si ricorda che l’adesione alla voluntary-bis prevede il pagamento integrale, in un’unica soluzione o in tre rate mensili, delle somme dovute a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi. Ai fini dell’accesso alla procedura, è necessario che:

  • l’istanza di ammissione alla procedura sia presentata spontaneamente dal contribuente in maniera autonoma e consapevole;
  • la documentazione sia completa e la descrizione dei fatti sia chiara, per tutti i periodi d’imposta previsti dalla legge, relativamente alla violazione degli obblighi sia di monitoraggio fiscale, sia dichiarativi rientranti nell’ambito della procedura;
  • i documenti e le dichiarazioni rese dai soggetti interessati siano veritiere e tempestive.

Con il provvedimento n. 233948 dello scorso 30 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta di accesso alla nuova procedura. Il documento ha altresì approvato:

  • le istruzioni per la compilazione del modello;
  • le specifiche tecniche per l’invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata e l’elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione;
  • il format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione.

In via generale, le istanze dovranno essere presentate in via telematica dagli operatori abilitati a Entratel o Fisconline alle sedi competenti dell’Agenzia delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per questi soggetti, di rilasciare all’interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto, nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento.

La conservazione del modello, che dovrà essere sottoscritto dal contribuente e dal soggetto incaricato della trasmissione telematica, deve avvenire a cura di quest’ultimo.

L’avvenuta trasmissione della richiesta sarà invece attestata mediante una ricevuta, che sarà disponibile telematicamente entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio.

Come per la versione precedente della voluntary, i contribuenti per i quali la media delle consistenze delle attività finanziarie detenute all’estero al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non eccede il valore di 2 milioni di euro, hanno la possibilità di determinare i rendimenti applicando il metodo forfetario in luogo di quello analitico.

La data di apertura del canale telematico per la trasmissione del modello per la richiesta di accesso alla procedura sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate con avviso sul proprio sito internet. Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza, invece, è già fissato al 31 luglio 2017, con la possibilità di integrarla entro il 30 settembre 2017, barrando la casella “Istanza integrativa”.

La voluntary-bis si rivolge anche ai contribuenti che intendono far emergere “violazioni nazionali”, sia quando essi non risultino destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, sia quando, essendo obbligati, vi abbiano adempiuto correttamente, salvo che non abbiano già presentato, entro il 30 novembre 2015, altra istanza per la medesima procedura.

Si evidenzia, inoltre, che la relazione di accompagnamento all’istanza deve rappresentare analiticamente per ciascuna annualità d’imposta:

  • l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;
  • la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
  • la determinazione degli eventuali maggiori imponibili relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul valore degli immobili all’estero, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute;
  • la determinazione delle maggiori imposte e contributi e delle sanzioni dovute.

Resta immutato rispetto allo scorso anno il contenuto della relazione nella quale si dovranno indicare – tra le altre cose – le informazioni sui soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura.

Si ricorda, infine, che la documentazione e la relazione di accompagnamento vanno trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella indicata nella ricevuta.

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