15 Aprile 2020

Ricalcolo previsionale degli acconti salvaguardato per tutto il 2020

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

La tolleranza del 20% nel ricalcolo degli acconti 2020 relativi alle imposte dirette riguarda l’intero importo dovuto per il 2020, non solo la quota in scadenza il prossimo 30 giugno: con questo chiarimento la circolare 9/E/2020 risolve un dubbio applicativo che si era posto all’indomani della pubblicazione del D.L. 23/2020, laddove la rubrica della norma (“metodo previsionale acconti giugno) lasciava intendere che la quota da ricalcolare potesse essere solo quella riferibile al primo acconto.

 

L’acconto 2020

L’articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001 stabilisce che i versamenti di acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103 (nel qual caso l’integrale versamento in acconto viene fatto in unica rata entro la scadenza di novembre.

Il versamento dell’acconto è effettuato, rispettivamente:

  1. per la prima rata, nella misura del 40% dell’acconto complessivamente dovuto, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente (quindi normalmente, per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, al 30 giugno, ovvero al 30 luglio incrementando il dovuto con la maggiorazione dello 0,4%, eventualmente applicando la rateazione prevista per i versamenti a saldo);
  2. per la seconda rata, nel mese di novembre (ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e all’imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta).

Per quanto riguarda la modalità di calcolo degli acconti, da un lato, è possibile utilizzare il metodo storico, che fa riferimento al risultato del periodo d’imposta precedente (quindi il 2019), il cui calcolo è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi; in alternativa è possibile utilizzare il metodo previsionale, basato invece sull’imposta che si prevede di liquidare per il periodo d’imposta 2020.

Il metodo previsionale presenta il vantaggio di prescindere totalmente dall’andamento storico dei redditi, basando il calcolo esclusivamente sull’andamento dell’annualità in corso; pertanto, se si presume un reddito (o, per meglio dire, un’imposta) inferiore a quanto dichiarato per il precedente periodo d’imposta, è possibile versare un acconto inferiore rispetto a quello che sarebbe stato dovuto con il metodo storico.

D’altro canto, il fatto che tale metodo si basi su delle previsioni, espone il contribuente al rischio di versare un acconto insufficiente, visto che egli è chiamato a produrre delle ipotesi di quali saranno i redditi, gli oneri deducibili e detraibili, nonché le ritenute per l’anno in corso; se l’imposta 2019 fosse pari a 1.500 e il contribuente dovesse versare un acconto di 1.000, ma a consuntivo l’imposta dovuta fosse pari ad 1.200, la differenza di 200 potrebbe essere contestata quale insufficiente versamento.

 

Gli acconti da D.L. 23/2020

Proprio su questo punto interviene il Decreto Liquidità: l’articolo 20 introduce una disposizione transitoria applicabile solo per il periodo d’imposta 2020 (ci si riferisce ai contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) che pone un margine di tolleranza a tale ricalcolo:

“Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso”.

Quindi, se l’acconto effettivamente dovuto per il 2020 fosse pari a 1.000, qualora l’acconto fosse stato versato per 800 o più, sulla differenza non sarebbero applicabili né sanzioni né interessi.

Nella circolare 9/E/2020 vengono forniti alcuni chiarimenti al riguardo:

  • malgrado la norma faccia riferimento ad Irpef, Ires e Irap, viene precisato che tale tolleranza riguarda anche altre imposte soggette al versamento in acconto, quali l’imposta sostitutiva dovuta per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario, ovvero quella relativa ai fabbricati per i quali è stata prescelta la cedolare per la tassazione dei canoni, così come le imposte patrimoniali estere (Ivie per gli immobili ubicati all’estero e Ivafe per le attività finanziarie);
  • viene inoltre precisato che laddove il versamento si dovesse discostare di oltre il 20% rispetto a quello effettivamente dovuto a consuntivo, potrebbe essere azionato il ravvedimento operoso per ridurre tale differenza entro la soglia del 20%, evitando in tal modo ogni contestazione per la differenza;
  • infine l’Agenzia chiarisce come la disposizione in commento “si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per tale periodo”. La motivazione di tale conclusione risiede nel fatto che tale acconto è determinato nel mese di giugno e successivamente viene ripartito in due rate, a seconda che l’importo dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.